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La Rottamazione Ter estingue il giudizio, se depositata la formale rinuncia in processo

Si distingue tra estinzione e rinuncia del processo, nonché della cessazione del contendere

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 11540 del 02 maggio 2019, ha confermato che la presentazione della Rottamazione comporta estinzione anche dei giudizi di cui, con la medesima istanza, ci si “impegna” a rinunciare. Tuttavia, l’effetto dell’estinzione del giudizio non è immediato, ma servono altri due elementi: la comunicazione del Riscossore di aver accettato la Rottamazione e la formale rinuncia depositata in processo.

Ebbene, la Suprema Corte non si discosta dalla sua precede pronuncia n. 24083/2018 [si veda New del 25 ottobre 2018].

In buona sostanza, dalla lettura della Cass. n. 11540/2019 sembrerebbe che la Suprema Corte abbia collegato un effetto immediato e diretto della rinuncia ai processi, dalla semplice presentazione del modello di Istanza di Rottamazione (quindi anche dalla presentazione della richiesta di Saldo e Stralcio).

Ma così non è.

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LA CASSAZIONE N. 24083/2018  [si veda New del 25 ottobre 2018] (richiamata dalla Cass. n. 11540/2019)

Punto centrale della questione è l’analisi della Cassazione n. 24083 del 03 ottobre 2018. Con Ordinanza il Supremo Consesso fa una distinzione partendo dagli effetti che comporta la presentazione dell’istanza di Rottamazione:

1. se tale richiesta di Rottamazione comporta una rinuncia al processo;

2. se tale richiesta di Rottamazione comporta una estinzione al processo

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Rinuncia al processo

Tutto si basa sull’indicazione nell’istanza di Rottamazione: “si impegna a rinunciare ai processi”.

Innanzitutto, in tale caso, la rinuncia vale solo se il contribuente, che ha presentato la Rottamazione, è il ricorrente (ad esempio in appello l’appello o in Cassazione ricorrente può essere il Riscossore).

Successivamente il Supremo Consesso individua dei passaggi chiari:

1. deve essere presentata l’istanza di rottamazione con indicato la volontà di rinunciare ai processi pendenti;

2. vi deve essere la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione che accetta la richiesta di Definizione Agevolata (per la Rottamazione è entro il 30 giugno 2019);

3. il contribuente deve formalizzare tale rinuncia nei giudizi in questione.

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Estinzione del processo

Anche qui si parte considerando sempre al dicitura: “si impegna a rinunciare ai processi”.

In tale caso, il contribuente che ha presentato la Rottamazione è il resistente.

I passaggi individuati sono i seguenti:

1. deve essere presentata l’istanza di rottamazione con indicato la volontà di rinunciare ai processi pendenti;

2. vi deve essere la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione che accetta la richiesta di Definizione Agevolata (per la Rottamazione è entro il 30 giugno 2019);

In tale caso vi sarà l’estinzione del giudizio.

TUTTAVIA

Se inoltre il contribuente, inoltre, dimostra in processo che ha pagato anche le rate, vi sarà la cessazione della materia del contendere (non più l’estinzione). Precisamente: “qualora risulti al momento della decisione che il debitore ha anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato, allora dovrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere” (Cass. n. 24083/2018).

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Ulteriore importanti passaggi della Cass. n. 24083/2018 sono:

  • il debitore che ha presentato l’istanza di Rottamazione, formalizza una specie di accettazione del debito ivi riportato: “E’ palese che il debitore, di fronte ad esse, non potrà contestare la debenza della somma che si era impegnato a pagare nella dichiarazione di voler definire in via agevolata la pendenza” (Cass. n. 24083/2018). Quindi vi è una valutazione giuridica diversa dalla semplice dilazione;

  • nel caso in cui il contribuente non riesca ad ottemperare a tutte le rate della Rottamazione, la Definizione Agevolata sarà il titolo per la successiva attività esecutiva. Non saranno più poste a base dei pignoramenti le cartelle, ma, appunto, la definizione agevolata parzialmente corrisposta: “Con la conseguenza indicata dall’art. 6 comma 4, per il caso di inadempimento totale o parziale, la quale si identifica nell’attribuzione all’esattore del diritto di procedere al recupero di quanto oggetto della dichiarazione ai sensi del comma 2 e, dunque, di quella somma, determinata ai sensi del comma 1 dell’art. 6, per la quale il debitore aveva fatto dichiarazione di avvalimento della procedura di definizione agevolata” (Cass. n. 24083/2018).

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