Pignoramenti EquitaliaPignoramento EquitaliaPrescizione

Prescrizione: opposizioni “recuperatorie” al pignoramento, vanno fatte valere al Giudice Tributario

Si marca la distinzione tra i Giudici per l'impugnazione di un atto esecutivo

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 11900 del 07 maggio 2019, statuisce che le opposizioni ai pignoramento del Riscossore devono essere formulate avanti al Giudice Tributario, anche se si fa valere la prescrizione. Non possono essere instaurate avanti al Tribunale.

*****

La fattispecie oggetto della pronuncia

Un contribuente propone opposizione all’esecuzione immobiliare intrapresa dalla ex Equitalia. Tra i diversi motivi formulati veniva eccepita anche la non notifica delle cartelle sottostanti all’atto di pignoramento, nonché l’avvenuta prescrizione del diritto tributario portato in esecuzione.

Il Tribunale rigettava la richiesta di sospensione della procedura e, dopo aver concesso termine per l’iscrizione a ruolo della causa per il merito (per i tributari avanti allo stesso giudice, per i contributivi avanti al Giudice del Lavoro e per le contravvenzioni al Codice della strada al Giudice di Pace), dichiarò inammissibile l’opposizione.

La Corte d’Appello respingeva il gravame anche perché la forma dell’appello non poteva essere la corretta impugnazione della sentenza che ha rigettato l’opposizione all’esecuzione, visto che il Tribunale aveva espressamente qualificato tale opposizione come una opposizione agli atti (art. 617 c.p.c.). Doveva essere subito formulato il ricorso per Cassazione.

Avverso la decisione della Corte formulava ricorso in Cassazione il debitore-esecutato.

*****

La distinzione giurisprudenziale tra le forme di opposizione all’esecuzione e le impugnazioni avanti al Giudice tributario

La Cassazione, basandosi sulla pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, ha voluto ben rimarcare i presupposti delle opposizioni agli atti di pignoramento con le impugnazioni avanti al Giudice Tributario (oppure al Giudice del Lavoro per i contributi, nonché avanti al Giudice di Pace per le contravvenzioni).

Precisamente, la Consulta ha coordinato le seguenti norme:

  • art. 57, comma 1, D.p.r. n. 602/1973: “Non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall’articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; b) le opposizioni regolate dall’articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.”

  • art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.

  • Art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992: “Il ricorso può essere proposto avverso: a) l’avviso di accertamento del tributo; b) l’avviso di liquidazione del tributo; c) il provvedimento che irroga le sanzioni; d) il ruolo e la cartella di pagamento; e) l’avviso di mora; e-bis) l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’ art. 2, comma 2; g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti; h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.”

E, in buona sostanza, ha stabilito che:

  1. se con il ricorso si contesta l’atto di pignoramento si contesta la pretesa tributaria (ad esempio la non notifica delle cartelle di pagamento), l’impugnazione va formulata avanti al Giudice Tributario.

  2. Se invece, con tale opposizione all’atto di pignoramento si eccepiscono circostanze che fanno decadere (o caducare) la pretesa tributaria dopo la notifica delle cartelle (ad esempio l’intervenuta prescrizione del credito dopo la notifica delle cartelle), l’autorità competente è il Tribunale ordinario in funzione di Giudice dell’esecuzione.

***

In concreto. Si ha la fattispecie in cui ad un contribuente viene notificato un atto di pignoramento del Riscossore, ma mai ha ricevuto le precedenti e necessarie cartelle. Quindi, l’atto di pignoramento era il primo atto con cui il cittadino veniva a conoscenza di tali pretese tributarie (le precedenti cartelle, si ripete, non le aveva mai ricevute). Quindi vi sarà:

Prima della Cost. n. 114/2018, l’unica possibile impugnazione era avanti al Giudice dell’esecuzione, ma con i limiti stabili dall’art. 57, comma 1, D.p.r n. 602/1973 (sopra riportato). Quindi il contribuente non aveva possibilità di difendersi, inoltre non poteva contestare nel merito la pretesa, perché il Tribunale non è il Giudice che decide sui Tributi.

Dopo della Cost. n. 114/2018. Il Contribuente può, tramite l’impugnazione dell’atto di pignoramento, contestare anche i tributi, ma avanti al Giudice Tributario (superando così i limiti dell’57, comma 1, D.p.r n. 602/1973. Questa è la cosiddetta opposizioni recuperatorie

*****

La pronuncia della Cassazione

Considerando quanto sopra argomentato, la Suprema Corte ha “ampliato” tale principio considerando l’istituto della prescrizione e la possibilità di far annullare un atto non ricevuto tramite l’impugnazione del successivo.

In buona sostanza, in caso di eccezione di prescrizione, la Cassazione ha precisato che:

  • va fatta valere avanti al Giudice Tributario se il diritto è prescritto a causa della non notifica delle cartelle precedenti (o delle successive intimazioni). Ciò nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento dell’atto di pignoramento;

  • va fatta valere avanti al Tribunale (Giudice dell’esecuzione) se il diritto è prescritto successivamente alla notifica delle cartelle precedenti (o delle successive intimazioni). Ciò nei termini dell’art. 615 c.p.c. (che però non ha un termine).

I Supremo Consesso ha pronunciato il seguente principio di diritto:

  • In materia di esecuzione forzata per la riscossione di entrate di natura tributaria, anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, (…) le opposizioni c.d. recuperatorie, ossia con le quali l’opponente intenda contestare il diritto dell’ente impositore o dell’agente di riscossione di agire in executivis per ragioni riferibili agli atti prodromici, di cui egli non abbia avuto conoscenza per omessa o viziata notificazione, devono proporsi, ai sensi degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, innanzi al giudice tributario nel termine di rito ivi previsto” (Cass. n. 11900/2019).

Articoli Correlati

Back to top button