ipotecaPrecedente Contraddittorio

Ipoteca illegittima del Riscossore, è rilevabile d’ufficio dal Giudice

Il preventivo contraddittorio è imposto dall'ordinamento, anche Europeo

La Cassazione, con la sentenza n. 12237 del 09 maggio 2019, ha statuito un importante principio in relazione all’iscrizione ipotecaria del Fisco. La illegittima ipoteca su immobile di un contribuente può essere annullata d’ufficio dal Giudice.

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La fattispecie oggetto della pronuncia

Un contribuente impugnava una iscrizione d’ipoteca della ex Equitalia a danno di diversi suoi immobili. E’ probabile che il cittadino abbia formulato una opposizione avanti al Giudice dell’esecuzione, visto e considerato che è stato adito il Tribunale (anche se oggetto della misura cautelare erano sanzioni per violazioni del codice della strada).

Il Tribunale dava ragione al contribuente e dichiarava illegittima l’iscrizione ipotecaria, per mancata prova della corretta notifica delle cartelle sottostanti.

Avverso la sentenza del Giudice di primo grado proponeva appello la ex Equitalia.

La Corte d’appello, però, confermava la sentenza del Tribunale, ma con diversa motivazione. La Corte riteneva illegittima l’ipoteca perché effettuata ad oltre un anno di distanza dalla notifica delle cartelle di pagamento, senza essere stata preceduta da un invito al debitore al fine di dargli la possibilità di spiegare o scongiurare l’ipoteca.

Avverso tale sentenza della Corte d’Appello, ricorreva l’Agente della Riscossione.

Subito si precisa che l’ipoteca veniva iscritta nel 2004, quindi prima del comma 2bis dell’art. 77 del D.p.r. n. 602/1973. Tale norma introduce l’obbligo per il Riscossore di notificare, prima dell’iscrizione di ipoteca, una preventiva comunicazione.

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La pronuncia della Cassazione

La sentenza qui in oggetto, come sopra anticipato, è importante perché ha stabilito il principio che la cancellazione dell’ipoteca del Riscossore è rilevabile d’ufficio.

La Suprema Corte parte da un principio: l’iscrizione ipotecaria è un atto giuridico. Un comportamento, cioè, consapevole e voluto, il quale rileva come presupposto degli effetti già stabiliti dalla legge.

In buona sostanza, per l’ipoteca, il Riscossore quando la iscrive, la sua volontà è diretta (o limitata) solo al compimento dell’atto stesso (quindi vuole solo costituire una garanzia per un suo credito).

La determinazione dei presupposti necessari, del rispetto delle forme e dei contenuti dell’ipoteca sono già previsti dalla legge. Tali elementi (presupposti necessari, forma e contenuto dell’ipoteca) il Riscossore non può modificarli ed è ininfluente che li abbia considerati e voluti.

Questi sono rilevabili d’ufficio dal giudice, perché deve valutare se lo schema normativo (presupposti necessari, forma e contenuto dell’ipoteca) è stato rispettato dal Riscossore (tra tali presupposti necessari con specifiche forme e contenuti vi è, proprio, l’obbligo di un preventivo contraddittorio con il contribuente prima di iscrivere ipoteca).

Precisamente la Cassazione ha stabilito:

  • l’iscrizione di una ipoteca è un atto giuridico. Quando a fondamento della domanda sia invocata l’esistenza o – (…)- l’invalidità d’un atto giuridico, compito del giudice di merito è verificare la conformità dell’atto che si sottopone al suo esame, col relativo schema legale: e quindi la sussistenza dei presupposti, il rispetto delle forme e la pertinenza dei contenuti. La difformità d’un atto giuridico rispetto rispetto al suo schema legale è sempre rilevabile d’ufficio, sotto qualsiasi profilo, a meno che non sia la legge a riservare espressamente una determinata eccezione all’iniziativa di parte. Costituisce, in fatti, principio generale del nostro sistema processuale quello secondo cui tutte le eccezioni non riservate espressamente dalla legge alla parte sono rilevabili anche d’ufficio. Tale principio è stato ribadito per ben due volte dalla Sezioni Unite di questa Corte (…)” (Cass. n. 12237/2019).

Considerando quanto sopra la Cassazione ha poi precisato che la necessità di un contraddittorio prima dell’iscrizione ipotecaria (si veda anche News del 27 marzo 2019) è insito nello stesso ordinamento, anche Europeo (si consideri, si ripete, che l’ipoteca veniva iscritta nel 2004, quindi prima del comma 2bis dell’art. 77 del D.p.r. n. 602/1973).

Precisamente:

  • Quando, invece, l’amministrazione finanziaria intenda iscrivere ipoteca sui beni del contribuente, il contraddittorio con quest’ultimo è imposto dagli artt. 41 (…) e 48 (…) della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea (…) Trattato di Lisbona del 13.12.2007 … Trattati istitutivi dell’unione Europea (…)” (Cass. n. 12237/2019)”.

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