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Cassazione: l’aggio del Riscossore è incostituzionale

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Con l’Ordinanza interlocutoria n. 12353 del 9 maggio 2019, la Cassazione “ammette” che l’aggio non è costituzionale. Pertanto, il Presidente ha rimesso la causa alla Sezione Quinta per meglio motivare e valutare la questione di incostituzionalità di tale aggio e poi sollevarla alla Corte Costituzionale.

Precisamente, la Suprema Corte di Cassazione da’ atto dell’esistenza di due interpretazioni relative all’aggio:

  1. l’Aggio è “ogni onere di riscossione quale somma avente natura retributiva e non tributaria, posta a carico del contribuente”;

  2. l’Aggio è “onere di riscossione quale “compenso” per l’attività svolta, su incarico e mandato dell’ente impositore (…)per cui l’aggio non è che il pagamento per un servizio reso all’ente impositore, per cui non è in alcun modo inerente al tributo che viene ad essere riscosso”.

Tuttavia, entrambi tali due orientamenti giurisprudenziali danno atto che l’aggio non deve essere collegato o proporzionale al tributo richiesto. Ciò lederebbe, quantomeno, il principio di proporzionalità insito nell’art. 53 della Costituzione.

Anche per tale ragione, nell’Ordinanza interlocutoria n. 12353/2019, si da’ atto che alla Corte Costituzionale è già stata sollevata la questione di incostituzionalità in riferimento all’aggio percepito dal Riscossore (Cost. Ord. n. 147/2015, Cost. Ord. n. 129/2017, Cost. Ord. n. 65/2018), ma in tutte le pronunce la Consulta non ha mai affrontato la problematica nel merito della questione, perché subito rigettata per circostanze di rito.

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