rottamazione liti

Cassazione: si possono rottamare anche le cartelle oggetto di lite

Come atto impositivo si considera anche la cartella

La Cassazione, con l’ordinanza n. 2859 del 31 gennaio 2019 ha confermato il proprio orientamento sugli “atti impositivi” che possono essere definiti con la Rottamazione Liti.

Precisamente, la Suprema Corte ha statuito che se la cartella è il primo atto con cui il Fisco fa valere le sue pretese, esso deve essere considerato come un atto di accertamento, perché nella pretesa ha in sé anche richieste impositive.

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La fattispecie oggetto della pronuncia

Un contribuente impugnava una cartella di pagamento, con oggetto IVA non versata (per gli anni 1986-1988). Venivano formulati anche motivi sulla prescrizione del diritto vantato dall’Agenzia delle Entrate e sulla decadenza del relativo potere dell’Ufficio.

Nelle more del primo grado il contribuente aderiva alla definizione Liti (ex art. 16 legge n. 289/2002). Tuttavia l’Agenzia delle Entrate rigettava la domanda osservando che, avendo come oggetto omessi/tardivi versamenti IVA, l’atto impugnato (cartella di pagamento) non era un atto impositivo. Pertanto non si poteva applicare la Definizione Agevolata delle liti.

Il contribuente impugnava il diniego alla definizione liti e la CTP gli dava ragione, però la CTR ribaltava il verdetto rigettando accogliendo l’appello dell’Ufficio. Il contribuente ricorreva alla Cassazione.

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La Definizione Liti previsto dall’art.6 D.L. n. 119/2018

Come indicato nella News del 26 gennaio 2019, la Definizione Liti ex art. 6 . D.L. n. 119/2018 (convertita con modifiche dalla Legge n. 136/2018) ha le seguenti principali caratteristiche:

  • una delle parti del processo deve essere l’Agenzia delle Entrate;

  • sono definibili: avvisi di accertamento; avvisi di liquidazione; iscrizioni a ruolo dell’Agenzia delle Entrate (se relative a rettifiche di quanto dichiarato);

  • il ricorso oggetto della Definizione Liti deve essere stato notificato a controparte entro l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 119/2018;

  • termine per formulare l’istanza è il 31 maggio 2019.

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La pronuncia della Cassazione

La Suprema Corte non è nuova in riferimento a pronunce che precisano la cartella di pagamento (se primo atto con cui il Fisco chiede i tributi) come atto rottamabile con la Definizione Liti. La suprema Corte ha precisato che la cartella può rientrare nella concezione di “atto impositivo” in :

Con l’ordinanza n. 2859/2019 il Supremo Consesso ha ulteriormente precisato:

  • per quanto concerne << gli altri atti di imposizione >>, se, da un lato, non vi rientrano gli atti che abbiamo natura meramente liquidatoria e, dunque, le cartelle che siano state emanate a seguito di atto di accertamento ormai definitivo, vanno invece incluse, e quindi sono qualificabili come atti impositivi quelle che, al contempo, assolvono alla funzione di atto di accertamento e di riscossione”;

  • ne deriva che esulano dal concetto normativo di lite pendente e, quindi, dalla possibilità di definizione agevolata ex art. 16 cit., soltanto le controversie aventi ad oggetto provvedimenti di mera liquidazione del tributo, emanati senza alcuna attività di accertamento o rettifica della dichiarazione stessa” (Cass. n. 2859/2019).

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