Notifica PEC

La copia informatica della procura cartacea deve essere asseverata con firma digitale

vedi anche il Vademenum PEC

La Cassazione, con la sentenza n. 12850 del 14 maggio 2019, da’ un po’ di chiarezza in riferimento alla costituzione telematica, con procura analogica (cartacea) digitalizzata. Per la Suprema Corte anche tale copia informatica della procura analogica deve essere specificatamente autenticata (asseverata) dal difensore. Pena la nullità dell’intero atto.

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Per la Cassazione non è sufficiente che, per un ricorso telematico, il difensore certifichi solo la corrispondenza della copia informatico, con l’originale (cartacea o digitale), dell’atto giudiziario inviato.

L’apposizione della firma digitale è essenziale anche la copia informatica della procura alle liti cartacea inviata con il ricorso. Quest’ultimo ed anche la procura devo avere le caratteristiche di immodificabilità ed integrità richieste dalla norma. Tali caratteristiche sussistono solo con l’apposizione di una firma digitale.

Per un più facile individuazione delle terminologie e degli articoli degli atti informatici e della copie informatiche, si rimanda al Vademecum PEC.

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L’art. 22 del 82/2005 e l’art. 3, comma 4, D.P.C.M. Del 13 novembre 2014

Tali articoli definiscono le caratteristiche perché possa esistere una copia informatico. Essa deve avere l’integrità e l’immodificabilità.

L’art. 22 D.Lgs. n. 82/2005 è riferito alle disposizioni dell’art. 3, comma 4, D.P.C.M. 13/11/2014: “Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettera a), le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono determinate da una o più delle seguenti operazioni: a) la sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata; (…)”.

Quindi, il la copia informatica del documento cartaceo (procura) esiste se: tramite appositi software, è apposta una firma digitale che ne certifica l’immodificabilità e l’integrità.

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La decisione della Cassazione

Come sopra anticipato, la Cassazione ha stabilità che, per la validità di un atto giudiziario (nella fattispecie era un ricorso in Cassazione), non solo vi deve essere una firma digitale nella copia informatica dell’atto analogico, ma la stessa deve esserci anche per la procura.

Tale asseverazione fatta dal difensore, tramite firma digitale, deve essere specificatamente formulata per la copia informatica della procura alle liti cartacea.

Precisamente:

  • ed invero, la procura alle liti, conferita su supporto cartaceo e copiata per immagini su supporto informatico e, quindi, trasmessa per via telematica, unitamente alla notifica del ricorso per cassazione, avrebbe dovuto contenere, ai sensi dell’art. 83, comma 3, c.p.c. e 10 d.p.r. n. 123 del 2001, l’asseverazione di conformità all’originale mediante sottoscrizione del procuratore con firma digitale. Dispone la’rt. 83, comma 3, c.p.c. che << Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica>>

  • A sua volta, l’art. 10 d.p.r. n. 123 del 2001 prevede: <<Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore, che si costituisce per via telematica, trasmette la copia informatica della procura medesima, asseverata come conforme all’originale mediante sottoscrizione con firma digitale>>” (Cass. n. 12850/2019).

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