NotificaPoste Italiane e Poste Private

Notifica con Poste Private? La Questione alle Sezioni Unite

La Sezioni Unite dovrà valutare se la notifica con privati è nulla o inesistente

La Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 11016 del 19 aprile 2019, ha sollevato alle Sezioni Unite la questione della notifica di atti tramite poste private.

Precisamente, al Primo Presidente della Suprema Corte è stato chiesto di valutare la remissione alla Sezioni Unite se la notifica con poste poste private comporta nullità oppure insistenza. In tale ultimo caso non si applicherebbe neppure l’istituto della sanatoria.

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La fattispecie sottoposta alla Cassazione

Una contribuente impugnava otto intimazioni di pagamento, un’iscrizione d’ipoteca, un atto di fermo e tutte le sottostanti cartelle di pagamento. La causa veniva instaurata verso il Riscossore e quest’ultimo chiamava in giudizio anche l’Agenzia delle Entrate.

La CTP accoglieva le ragioni della contribuente.

La CTR accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate che chiedeva di essere estromessa dal processo. Rigettava, invece, l’impugnazione del Riscossore, perché lo stesso non aveva dimostrato come mai le raccomandate informative della notifica (ex art. 140 c.p.c. e ex art. 26 D.p.r. n. 602/1973 ed ex art. 60 D.p.r. n. 600/1973, si veda la news del 5 febbraio 2019) sono state inviate ad un indirizzo diverso da quello della reale residente della contribuente.

Il Riscossore ricorreva alla Suprema Corte per la cassazione della pronuncia della CTR. Per di più, veniva formulata, come questione preliminare, una inesistenza del ricorso introduttivo del primo grado della contribuente. Tale ricorso, infatti, veniva notificato con raccomandata di Poste Private e non tramite Poste Italiane, circostanza questa mai contestata.

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Poste Private e Poste Italiane

La Legge n. 261/1999 (in vigore dal 30 aprile 2011) individua in via esclusiva “fornitore del servizio universale” solamente Poste Italiane (si veda, altresì, l’art. 4 del D.Lgs. n. 261/1999). Quindi per legge sono escluse le notifiche tramite raccomandata fatte da soggetti diversi dalle Poste Italiane.

Tuttavia, dal 10 settembre 2017 tale esclusività delle Poste Italiane è venuta meno.

L’art. 1, commi 57 e 58, Legge n. 124 del 4 agosto 2017, ha abrogato tale art. 4 del D. Lgs. n. 261/1999 ed ha inserito la possibilità di rilasciare nuove licenze a soggetti diversi dalle Poste Italiane:

  1. per notifiche di atti giudiziari ex Legge n. 890/1982;

  2. per notifiche di atti giudiziari per violazione del Codice della Strada.

La possibilità di notifica con Poste Private, però, è subordinata all’effettiva autorizzazione dell’autorità nazionale di regolamentazione (AGCOM). Quindi il rilascio di tali nuove licenze per le poste private è subordinato a tali autorizzazioni (si veda Cass. n. 23887/2017).

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la decisione della Cassazione

La Cassazione, Sezione 5, ha preliminarmente, precisato che tali Poste Private, per le notifiche, devono avere, come sopra indicato, una specifica autorizzazione.

Successivamente tale Sezione 5 ha dato atto della presenza di due distinti orientamenti nel considerare la notifica di poste private come atto nullo (quindi sanabile dalle costituzione delle controparti), oppure atto inesistente (quindi NON sanabile dalle costituzione delle controparti).

Per veder la distinzione tra atto NULLO ed atto INESISTENTE si rimanda alla News del 29 marzo 2019.

Precisamente la Suprema Corte afferma:

  • La tesi dell’inesistenza tout court della notifica del ricorso tributario eseguita a mezzo posta da licenziatario privato sembra dunque contrastare, in primo luogo, con la possibilità che detta notificazione sia assimilata a quella eseguita mediante consegna diretta: il licenziatario privato ben potrebbe, infatti, essere equiparato a un vettore che provvede alla consegna a mani dell’atto introduttivo della lite, con la precisazione che, in tal caso, la notifica dovrebbe ritenersi eseguita nella data di ricezione, e non in quella di spedizione, dell’atto medesimo. 7) In contrasto con il rigido indirizzo che ritiene inesistente la notifica eseguita da licenziatario privato sembrano poi porsi le pronunce di questa Corte che valorizzano il principio del raggiungimento dello scopo anche in tema di notifica di atti tributari impositivi” (Cass. n. 11016/2019).

Bisogna attendere quindi la decisione del Primo Presidente della Cassazione e, nel caso di rinvio della questione alle Sezioni Unite sarà, quantomeno, possibile chiedere la sospensione dei processi in corso, interessati alla vicenda.

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