Prescizionerateazioni

CTR Lazio: IVA e IRAP si prescrivono in 5 anni

La rateazione non pagata non interrompe la prescrizione

La CTR Lazio, con la sentenza n. 1416 del 12 marzo 2019, conferma quell’orientamento che individua il termine prescrizionale per i Tributi nazionali in 5 anni, in luogo della prescrizione ordinaria. Espressamente per i tributi IVA e IRAP, nonché per le ritenute alla fonte la prescrizione è quinquennale e si computa tra la notifica della cartella e l’eventuale successivo atto.

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La fattispecie posta a base della decisione della Cassazione

Una Società contribuente impugnava un atto d’intimazione con presupposto 14 cartelle. Tra i diversi motivi d’impugnazione veniva formulato anche quello sulla prescrizione quinquennale dei tributi portati dalle cartelle (in particolare per IVA e IRAP).

La CTP accoglieva parzialmente il ricorso e l’Agenzia della riscossione ricorreva in appello. La CTR, però, rigettava l’appello e confermava la sentenza in primo grado in particolare sulla prescrizione quinquennale dei tributi nazionali.

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La decisione della CTR

La Corte Regionale, basandosi sulla famosa sentenza della Cassazione Sezioni Unite n. 23397/2016, statuiva che:

  • la semplice non impugnazione delle cartelle non converte il termine breve della prescrizione in quello ordinario di 10 anni;

  • per i tributi nazionali come IVA, IRAP e le ritenute alla fonte il termine di prescrizione è quinquennale;

  • tale prescrizione è calcolabile anche dopo la notifica delle cartelle e può essere fatta valere avanti al Giudice Tributario;

  • l’eventuale prescrizione concessa e non corrisposta non interrompe il termine quinquennale di prescrizione (Cass. n. 18/2018; Cass. n. 7820/2017).

Precisamente:

  • Difatti il termine di prescrizione per i tributi richiesti IVA – IRAP e ritenute alla fonte, è quinquennale da computare tra la notifica di ciascuna cartella e la notifica dell’intimazione impugnata”.

  • I giudici della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23397 depositata in data 17.11.2016, hanno definitivamente stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate ….) si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo”.

  • Ciò premesso, anche a voler considerare la tesi dell’Ufficio in merito all’interruzione della prescrizione dovuta a seguito della rateazione concessa in data 28/05/2012, la stessa veniva poi revocata a causa del mancato pagamento di tutte le rate, tale ipotesi di interruzione non è prevista dalla ratio della sentenza di Cassazione citata n. 23397 del 17.11.2016”.

  • Difatti la prescrizione del rateizzo parziale presso l’Agenzia della Riscossione non rappresenta né riconoscimento del debito esattoriale, né atto interrutivo della prescrizione, come stabilito dalla Cassazione con l’Ordinanza 21 novembre 2017 – 3 gennaio 2018 n. 18”.

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