Falsi dirigenti

Ancora alla Corte Costituzionale la nomina di dirigenti dell’Agenzia delle Entrate

La nomina di dirigenti interni va contro la sentenza Cost. n. 37/2015

Il T.A.R. Lazio, con la sentenza non definitiva n. 6861 del 30 maggio 2019, ha sollevato una questione di legittimitĂ  costituzionale sulla nuova procedura di nomina dei dirigenti dell’Agenzia delle Entrate. Tale procedura, che by-passerebbe la individuazione dei dirigenti tramite concorsi pubblici, è in contrasto con la famosa sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015 (quella relativa ai Dirigenti decaduti).

Pertanto, il T.A.R. Lazio ha sollevato la questione alla Consulta. Si prospetta una nuova questione di “funzionari non dirigenti”.

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Le Posizioni Organizzative ad Elevata ResponsabilitĂ  (P.O.E.R.) oggetto della questione di incostituzionalitĂ 

La Consulta, con la sentenza n. 37/2015, ha dichiarato in costituzionale la normativa che autorizzava l’Agenzia a nominare (quindi senza concorso pubblico) funzionari interni alla qualifica di dirigenti. Quella sentenza fece decadere tutti gli avvisi di accertamento sottoscritti datali soggetti perchĂ© nulli in assenza di firma di soggetto legittimato.

Per rimediare a tale vuoto funzionale creatosi all’interno dell’Agenzia delle Entrate (aggiunto all’incapacitĂ  di emanare ed organizzare concorsi pubblici per dirigenti), il legislatore (tra i vari interventi legislativi) emanava l’art. 1, comma 93, let. e) della Legge n. 205/2017:

  • 93. L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, mediante i rispettivi regolamenti di amministrazione di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono:

    (…)

    e) disciplinare l’accesso alla qualifica dirigenziale dei rispettivi ruoli mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami. Gli esami consistono in una prova scritta, di carattere tecnico-pratico, e in una orale, finalizzate a individuare, secondo modalita’ e descrizione dei contenuti specificate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le capacita’ cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell’Agenzia che bandisce il concorso, con la possibilita’ di prevedere una prova preselettiva con quesiti a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati dipendenti dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che abbiano svolto per almeno due anni, alla data di pubblicazione del bando, funzioni dirigenziali ovvero incarichi di responsabilita’ relativi a posizioni organizzative di elevata responsabilita’, alta professionalita’ o particolare specializzazione, di cui alla lettera a) del presente comma, o a quelle di cui all’articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all’articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 nonche’ il personale assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianita’ nella terza area, senza demerito.

    (…)

    Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso puo’ essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianita’ nella terza area, senza demerito.

Basandosi su tale disposizione normativa della Legge n. 205/2017, l’Agenzia delle Entrate ha emanato diverse Direttive ed Atti (tra cui la Dir. n. 10/2018 e l’atto prot. n. 3435/2019) che istituiva le figure delle Posizioni Organizzative.

Tra queste vi è anche la Posizione Organizzativa di Elevata ResponsabilitĂ  (P.O.E.R.) che “prendeva” il posto dirigenziale all’interno dell’Agenzia delle Entrate ed anche delle Dogane.

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La decisione del TAR

Orbene, per il TAR del Lazio l’accesso alla qualifica di Dirigenti dell’Agenzia delle Entrate tramite la nomina di funzionari interni, per il 50% dei posti messi a disposizione senza, quantomeno, una prova preselettiva, sarebbe un “aggirare” i principi posti dalla sentenza Cost. n. 37/2015.

Precisamente:

“Quanto, poi, alle questioni di legittimitĂ  costituzionale prospettate nel gravame, il Tribunale ritiene di sottoporre alla Consulta, con separata ordinanza, l’esame dell’art. 1 comma 93 l. n. 207/15 in quanto:

  • l’istituzione di posizioni organizzative nuove, caratterizzate da poteri di natura dirigenziale e destinate ad essere ricoperte con procedure selettive interne, potrebbe risultare elusiva del giudicato scaturente dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015 con possibile violazione dell’art. 136 Cost.;

  • le posizioni organizzative prefigurate dal legislatore, per le funzioni ed il trattamento giuridico ed economico ad esse connesso, potrebbero integrare una vera e propria progressione di carriera alla quale accedersi con concorso pubblico e non con una selezione interna con possibile violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.;

  • la previsione della lettera e) dell’art. 1 comma 93 l. n. 205/17 di deroghe alla disciplina ordinaria per l’accesso alla qualifica dirigenziale, quali l’esonero dalla prova preselettiva, la valutazione di titoli in relazione alle esperienze lavorative pregresse e la riserva, in favore degli interni, del 50% dei posti messi a concorso, attribuirebbe un vantaggio competitivo ingiustificato in favore dei dipendenti interni, destinatari di funzioni dirigenziali delegate o di incarichi di posizione organizzative speciali, che si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 51, 97 e 136 Cost”

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