Anagrafe TributariaVerifica fiscale

Cassazione: l’Anagrafe Tributaria NON è prova.

L'Anagrafe Tributaria ha in sé errori e omissioni di trascrizione, per questo non può essere prova

La Cassazione, con la sentenza n. 14546 del 28 maggio 2019, ha statuito che l’Anagrafe Tributaria, tenuta e gestita dall’Agenzia delle Entrate, non può assurgere a prova nel processo tributario. Per la Suprema Corte tale banca dati interna del Fisco non è esente da errori di trascrizioni, di omissioni e per questo non può assurgere al rango di prova (al più di indizio).

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La fattispecie posta a base della sentenza

Una Società impugnava un silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Entrate in riferimento alla richiesta di rimborso di interessi su crediti dell’anno 1987. L’Ufficio si costituiva in giudizio ed allegava che il pagamento di quanto richiesto era già stato effettuato, ma senza provare tale assunto.

La CTP confermava le ragioni della Società ricorrente per mancata prova da parte dell’Agenzia di tali presunti pagamenti degli interessi.

La CTR, però, accoglieva l’appello dell’Agenzia e riformava la sentenza della CTP.

Dopo una fase istruttoria la CTR affermava (anche sulla base della relazione della Guardia di Finanza) che:

  • in considerazione del tempo trascorso la documentazione dei pagamenti non sono più nella disponibilità dell’Agenzia delle Entrate (al più della Banca d’Italia);

  • anche la banca dove la Società contribuente aveva il conto corrente non era più nella disponibilità della relativa documentazione;

  • l’ UNICO DATO disponibile erano gli ordini di pagamento presenti nell’anagrafe tributaria dell’Agenzia.

La Società ricorreva in Cassazione per la riforma della sentenza della CTR

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Cosa è l’Anagrafe Tributaria

L’Anagrafe Tributaria è la banca dati dell’Agenzia delle Entrate per raccogliere informazioni (banche, movimenti esteri, sede legale società, rimborsi, eccetera) di tutti i contribuenti nazionali, per elaborare i dati relativi alle attività fiscali di accertamento, di verifica e per le esecuzioni.

Tale archivio nazionale è stata istituito ed è disciplinato dal D.p.r. n. 605 del 29-9-1973.

Precisamente, tale banca dati “raccoglie e ordina su scala nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell’amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari “ (art.1, comma 1, D.p.r. n. 605/1973).

Tale archivio, in buona sostanza, è tenuto, gestito e controllato SOLO dall’Agenzia delle Entrate per i suoi fini istituzionali.

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La decisione della Cassazione

Orbene, la Cassazione, con la sentenza n. 14546/2019 (ma si veda anche la Cass. n. 23213/2014; Cass. n. 25779/2011; Cass. n. 1612/2008), statuisce la non completa affidabilità di tale banca dati.

Per la Suprema Corte l’Anagrafe Tributaria non è paragonabile ad una prova, perché non formata o gestita da Pubblici Ufficiali. Per di più tale archivio non è esente da errori di trascrizione o di omissioni. Al massimo essa può essere considerata solo un indizio (un “pezzo” di prova).

Precisamente:

  • in ordine alla valutazione dei presupposti per cui avrebbe dovuto farsi decisivo riferimento ai dati presuntivi ricavati dal sistema informatico dell’Anagrafe tributaria, come sopra indicati, ai fini di prova. (…) sulle mere risultanze dell’Anagrafe tributaria – le quali, non ultimo per la possibilità di errori di trascrizione insiti nei sistemi telematici, non possono di per sé assurgere al rango di prova – integra altresì le violazioni di legge dedotte, essendo stata l’A.d.E. Illegittimamente esentata dall’onere di provare il fatto estintivo costituito dal pagamento(Cass. n. 14546/2019).

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