Avvisi di accertamento e di addebitoPrescizione

L’avviso di accertamento non fa ripartire la prescrizione dei contributi e non né sospende il termine

Il termine quinquennale decorre da quando i contributi si dovevano pagare

La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 14410 del 27 maggio 2019, ha ribadito che il termine prescrizionale dei contributi dell’INPS non decorre da quando il reddito è certo (invio della dichiarazione fiscale), ma da quando tali contributi dovevano essere effettivamente pagati, indipendentemente dalla presentazione o dalla non presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tuttavia tale Ordinanza individua due elementi ulteriori:

  1. il successivo avviso dell’Agenzia delle Entrate che accertata (anche a distanza di anni) il reale reddito che il contribuente avrebbe dovuto dichiarare. Tale avviso NON sposta il termine iniziale della prescrizione dei contributi alla data di notifica dello stesso;

  2. tale avviso di accertamento, inoltre, non è atto idoneo a far sospendere il termine di prescrizione dei contributi, da quando gli stessi dovevano essere pagati fino alla notifica dell’avviso di accertamento.

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La fattispecie posta a base della sentenza

Un soggetto impugnava avanti al Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, una cartella di pagamento, con oggetto contributi.

Il Tribunale accoglieva il motivo di avvenuta prescrizione sollevata dal contribuente e la Corte d’Appello confermava tale decisione. La Corte affermava, appunto, che il termine iniziale della prescrizione (Dies a quo) era il momento in cui il contribuente doveva pagare tali contributi previdenziali della gestione artigiani (quindi il 16 maggio, il 20 agosto, il 16 novembre ed il 16 febbraio dell’anno successivo, per i minimali; per i contributi eccedenti i minimi nel mese di giugno).

Il Dies a quo non poteva invece coincidere con la data entro la quale il contribuente doveva presentare la relativa dichiarazione dei redditi (che all’epoca dei fatti era il 31 ottobre 2005) e, neppure, con la data di notifica dell’Avviso di accertamento che contestava i redditi non dichiarati.

Per di più la Corte territoriale precisava che che la notifica dell’Avviso di accertamento non aveva effetto interruttivo della prescrizione.

Avverso tale sentenza della Corte d’Appello ricorreva per Cassazione l’INPS. Resisteva anche il contribuente.

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La decisione della Cassazione

Orbene, come sopra anticipato, la Suprema Corte individua tre importanti passaggi:

  1. il dies a quo per calcolare la prescrizione è la data in cui i contributi, gestione artigiani, dovevano essere pagati. Non la dato in cui veniva trasmessa la relativa dichiarazione dei redditi. Precisamente: “… il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 35 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento… [pag. 2 e 3](si veda anche News del 10 aprile 2019 e News del 21 settembre 2018).

  2. L’eventuale successiva notifica dell’Avviso di accertamento, che individua e forma i redditi che il contribuente avrebbe dovuto dichiarare, non può diventare il Dies a quo per far partire il termine quinquennale di prescrizione.

    Precisamente: “ …. e non con l’atto, eventualmente successivo – ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell’Inps – con cui l’Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 462, un maggior reddito [pag. 3]

  3. L’eventuale successivo avviso di accertamento non è atto idoneo a sospendere la prescrizione quinquennale dei contributi, ex art. 2941 n. 8 c.c., perché il non aver inviato la dichiarazione dei redditi non può essere vista come un comportamento doloso del contribuente atto a occultare l’esistenza del debito all’INPS. (tra le righe la Corte afferma, invece, che la notifica dell’avviso di accertamento è atto idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c., perché non sollevato dall’INPS tempestivamente nel corso del processo).

    Precisamente: “l’operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all’art. 2941, n. 8), cod. civ. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione” [pag. 3 e 4].

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