L’eccezione di prescrizione presuntiva non è riconoscimento di debito
Sollevare l'eccezione di prescrizione non determina l'ammissione del debito

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 15303 del 5 giugno 2019, ha statuito che l’eccezione di prescrizione presuntiva non equivale al riconoscimento del debito. In buona sostanza l’aver sollevato l’eccezione di prescrizione determini l’ammissione del fatto costitutivo del debito (per vedere tutti i termini delle prescrizioni tributarie CLICCA QUI)
*****
La prescrizione presuntiva
La prescrizione presuntiva è un istituto in forza del quale determinati diritti si presumono prescritti una volta che sia decorso un determinato (breve) arco temporale. Non si tratta, quindi, di una vera e propria prescrizione ma di una presunzione di estinzione dei diritti, in quanto tale superabile.
Nel codice civile sono previste diverse prescrizioni presuntive:
-
art. 2954 c.c. prescrizione di sei mesi;
-
art. 2955 c.c. prescrizione di un anno;
-
art. 2956 c.c. prescrizione di tre anni.
*****
La fattispecie oggetto della sentenza
Un avvocato si attivava verso un cliente per il mancato pagamento delle proprie competenze. Il tribunale respingeva la domanda di pagamento di compensi avanzata dal professionista. Il tribunale, però, fondava la propria decisione sulla prescrizione presuntiva eccepita dalla cliente convenuta. Contro tale ordinanza l’Avvocato ricorreva n Cassazione con un solo motivo. Secondo il professionista l’assenza di contestazione delle sue allegazioni da parte della cliente e la solo eccezione di prescrizione presuntiva no è altro che una implicita ammissione dell’esistenza del credito professionale ex art. 2959 c.c.
*****
La decisione della Cassazione
La Corte, innanzitutto, precisava la distinzione dei presupposti tra le diverse tipologie di prescrizione:
-
prescrizione ordinarie: si fonda sull’inerzia del creditore e sul decorso del tempo previsto dalla legge;
-
prescrizione presuntiva: ha come fondamento che il pagamento è avvenuto (si presume avvenuto) nel termine previsto dalla legge (1, 3 e 6 anni).
Successivamente la Suprema Corte precisa:
-
“E ancora, l’eccezione di prescrizione non equivale al riconoscimento del debito, in quanto il dispositivo dell’art. 2959 cod. civ. deve intendersi nel senso che l’ammissione del fatto comporta il rigetto dell’eccezione, ma non, al contrario, che l’aver sollevato l’eccezione di prescrizione determini l’ammissione del fatto costitutivo del debito” (Cass. 15303/2019).