Contributo Unificato TributarioRicorsi multipli

Intimazione di pagamento con un solo contributo unificato

Il raddoppio del C.U.T. vale solo per i ricorsi cumulativi

Continuando la nostra “battaglia” contro l’ingiusto aumento del contributo unificato tributario in caso di impugnazione di atti che prevedono come presupposti precedenti cartelle (tipo intimazione di pagamento), si segnala la sentenza della C. T. P di Novara del 08 maggio 2019 (si veda anche News del 8/4/2019 e News del 30/8/2018)

*****

La fattispecie sottoposta alla CTP

Una nostra assistita impugnava avanti alla CTP di Novara un’intimazione di pagamento e, tra i vari motivi d’impugnazione, veniva formulato anche la NON notifica delle cartelle sottostanti.

Nella parte del ricorso, riservata alla dichiarazione del valore di lite ai fini del contributo unificato tributario, veniva specificatamente indicato che l’atto impugnato era solo l’intimazione di pagamento e la mancata notifica delle cartelle sottostanti erano solo un motivo per annullamento dell’intimazione, ex art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992. Precisamente:

  • Ai sensi dell’art. 14 del D.p.r. 30.05.2002 n. 115 e successive modifiche si dichiara che l’atto impugnato è l’intimazione di pagamento e le sottostanti cartelle di pagamento sono atti presupposti ex art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992 e, quindi, il valore della causa, al netto si interessi, sanzioni e spese riscossione, è di € 23.668,93 ed il contributo unificato per il giudizio di merito ammonta ad €. 250,00.

La contribuente corrispondeva puntualmente la somma di €250,00 a titolo di contributo unificato tributario.

La Cancelleria della CTP inviava un sollecito e poi un atto d’irrogazione sanzioni per il pagamento di ulteriore €648,75 a titolo di integrazione del contributo unificato, oltre alle sanzioni.

La CTP ha calcolato il contributo per l’atto d’intimazione e per tutte le cartelle (con oggetto tributi) sottostanti all’atto d’intimazione. Quindi per la Cancelleria tributaria la contribuente doveva ancora corrispondere la tassa di €648,75.

Veniva formulata tempestiva opposizione a tale atto d’irrogazione sanzioni e, tra i diversi motivi, veniva formulato:

  • Il calcolo del contributo unificato si determina sulla dichiarazione del contribuente Altresì si eccepisce e si contesta che l’ammontare del contributo unificato “si determina sulla base della dichiarazione di valore effettuata dalla parte (in senso processuale)”, “sommando tra di loro il valore di tutte le domande proposte” (Provv. Ministero 27 marzo 2018). E’ chiaro, quindi, che per il valore della causa, al fine del calcolo del Contributo Unificato si deve considerare solamente il valore della DOMANDA, non il valore degli atti (indirettamente) impugnati. Nel ricorso d’impugnazione dell’intimazione di pagamento, come sopra allegato, aveva come domanda SOLTANTO l’annullamento dell’intimazione di pagamento.”

*****

La decisione della CTP Di Novara

La Commissione Tributaria di Novara ha subito precisato che le modalità di calcolo del contributo unificato, anche considerando le modifiche legislative, è solo per i ricorsi cumulativi. Sussistono ricorsi cumulativi qualora con un solo ricorso si impugnano più atti che potevano essere impugnati con singoli ricorsi (più avvisi di accertamento impugnati da un singolo contribuente con un solo ricorso, per questione di economia).

L’art. 14 del D.p.r. n. 115/2002 precisa che il contributo unificato deve essere calcolato “per ciascun atto”. Tale dicitura, appunto, è relativa ai ricorsi cumulativi.

Se invece nel ricorso introduttivo (e nella dichiarazione ai sensi del Contributo Unificato) espressamente si impugna solo l’intimazione e la nullità delle sottostanti cartelle è solo un motivo d’impugnazione, il c.u.t. deve essere calcolato solo per un atto. Precisamente:

  • Quanto sopra premesso, la Commissione osserva che nel caso di specie si tratta tuttavia, propriamente, non tanto di un ricorso cumulativo, ovverosia proposto con unico ricorso avverso singoli atti di impugnazione notificati distintamente che, come tali, avrebbero dovuto essere impugnati con separati ricorsi, quanto piuttosto di impugnazione di un unico atto che presuppone la validità di altri atti precedenti, che viene travolta di riflesso: la ricorrente non avrebbe potuto impugnare singolarmente le singole cartelle se non con uno sforzo di fantasia, essendole consentito di impugnare l’unico atto ricevuto, ossia l’intimazione di pagamento” (ctp Novara n. 92/5019). 

Articoli Correlati

Back to top button