AutotutelaLegge di Stabilità 2013 discarico ruoli

INPS se non risponde entro 220 giorni alla richiesta del debitore i debiti sono annullati

Le legge di Stabilità 2013 ha introdotto una nuova forma di annullamento del debito a ruolo

La Corte d’appello di Lecce, con la sentenza n. 1539 del 8 febbraio 2019, ha confermato la cancellazione ex legge dei debiti iscritti a ruolo se il Riscossore o l’INPS non rispondo alla richiesta di annullamento del contribuente. Se tale risposta non arriva al debitore entro il termine di 220 giorni vi sarà l’annullamento di diritto del credito contributivo (iscritto a ruolo) oggetto dell’istanza (vedi anche la News del 27 gennaio 2018, 22 marzo 2017 del 23 marzo 2017, del 9 novembre 2015 e del 22 settembre 2015)

*****

La Legge di Stabilità del 2013

Tale annullamento ex lege dei debito a ruolo è stato previsto dall’art. 1, comma 538 e ss., della legge n. 228/2012 (Legge di stabilità del 2013).

Precisamente tale norma prevede:

  • Comma 538: “Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; (….)”

  • Comma 539: “ Entro il termine di dieci giorni (…) il concessionario per la riscossione trasmette all’Ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore (…) Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l’ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (…), a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, (…) ovvero ad avvertire il debitore dell’inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, (…)”

  • Comma 540:In caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi”.

  • Comma 543: (…); in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli.”

***

Quindi, sintetizzando tale norma prevede:

    • entro il termine decadenziale di 90 giorni dalla notifica di un atto del Riscossore, il contribuente può inviare un Modello di dichiarazione con il quale gli comunica la illegittimità di tale atto, indicando almeno una delle cause indicate in tale Modello (Comma 538).

    • Il Riscossore, ricevuto il Modello di dichiarazione, entro 10 giorni, trasmette quanto ricevuto all’Ente creditore interessato, al fine che quest’ultimo (unico soggetto autorizzato) possa rispondere al contribuente istante (Comma 539).

    • In caso di mancato invio, da parte del SOLO Ente creditore, della risposta al Modello di dichiarazione inviata dal contribuente entro 220 giorni, le partite a ruolo interessate sono automaticamente e di diritto annullate (Comma 540-543).

    • Il Riscossore può solo controllare che tale richiesta del contribuente sia stata presentata entro i 90 giorni, nonché la veridicità degli eventuali documenti allegati. Non può sostituirsi all’Ente creditore nel rispondere al contribuente entro il termine dei 220 giorni.

*****

La fattispecie oggetto della sentenza

Un contribuente presentava opposizione al Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, verso un’intimazione di pagamento con oggetto contributi INPS. Tra i vari motivi formulava anche l’annullamento ex art. 1, commi 537 e ss, Legge n. 228/2012, per il decorso del termine di 220 giorni.

Il Tribunale respingeva l’opposizione perché considerava che il meccanismo dell’art. 1, commi 537 e ss, Legge n. 228/2012 non era idoneo ad attivare tale annullamento ex lege. L’istanza inviata dal contribuente è relativa solo ad irregolarità formali degli atti. Tale istanza invece non era sufficiente per documentare che gli atti emessi dall’ente creditore (INPS) e del Riscossore fossero stati interessati da una delle ipotesi di annullamento previste, appunto, da tale Legge di Stabilità 2013.

Avverso tale sentenza ricorreva in Appello il contribuente.

*****

La decisione della Corte d’Appello

La Corte d’Appello di Lecce riformava la sentenza del Tribunale proprio sul motivo relativo alla dichiarazione del Modello della legge di Stabilità del 2013.

La Corte territoriale ha precisato:

  • Va innanzitutto evidenziato che nel caso di specie la circostanza del decorso del termine di 220 giorni dalla presentazione delle domande ex art. 1, comma 537 cit, senza alcun pronunciamento sulle stesse da parte del Concessionario e dell’INPS, è già di per sé sufficiente a determinare l’annullamento di diritto del credito oggetto delle istanza medesime (…). E tanto atteso la norma di riferimento, come in vigore la tempo di causa, non subordina in alcun modo l’operatività di tale annullamento di diritto alla condizione che l’istanza fosse stata proposta per uno degli specifici casi elencati nel comma 538 (…) né a quella che le istanze medesime fossero state corredate da documenti. Se, dunque, come si legge nella pronuncia appellata, il XXXX ha omesso di documentare le ragioni elencate nelle proprie domande, ciò non esimeva l’Ente creditore dal rispondere anche semplicemente per contestare tale mancanza, in tal modo respingendo le istanze”.

*****

Le novità che hanno cambiato tale annullamento automatico della Legge di Stabilità del 2013

Si precisa, però, tale norma è stata modificata nel tempo, specialmente dal D.Lgs. n. 159/2015, e le principali modifiche sono:

  1. cambia da 90 a 60 giorni il termine entro il quale il contribuente, raggiunto dalla notifica di un atto del Riscossore, deve presentare tale dichiarazione del Modello della legge di Stabilità del 2013.

  2. Dall’elenco delle possibili motivazioni prestampate nel apposito modello è stata tolta la scelta della lettera f), vale a dire che è venuta meno la possibilità offerta al contribuente di indicare cause residuali di annullamento del credito (“qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito stesso”)

  3. la sospensione del termine di 220 giorni a decorrere dal pignoramento ex art. 53 comma 1 del D.P.R. n. 602/1973, entro il quale esperire il primo incanto. In buona sostanza per il computo del termine di 220 giorni non si contano i giorni che decorrono dalla notifica dell’atto di pignoramento e la richiesta di vendita dei beni pignorati.

  4. La soppressione del termine dilatorio di 60 giorni dalla dichiarazione, entro il quale l’ente creditore era tenuto a fornire al debitore il riscontro.

  5. L’inammissibilità della reiterazione dell’istanza e la sua irrilevanza ai fini della sospensione dell’attività riscossiva (precedentemente la dichiarazione del Modello della legge di Stabilità del 2013 poteva essere reiterata più volte anche verso lo stesso atto).

Articoli Correlati

Back to top button