IrapIvaRottamazione TerSaldo e Stralcio con Equitalia

Decreto Crescita: scarica il testo della Legge di conversione n. 58 del 28 giugno 2019 con tutte le novità fiscali ecco il Testo DEFINITIVO

Apertura Rottamazine Ter e Saldo e Stralcio, rinvio pagamento imposte al 30 settembre, difesa del Riscossore

Ecco il Testo DEFINITIVO del Decreto Legge convertito con tutte le novità anche fiscali e sulla Rottamazione Ter e sul Saldo e stralcio.

Schematizziamo di seguito le principali novità di tale Legge n. 58 del 28 giugno 2019.

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Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha già emesso la Risoluzione n. 64 del 28 giugno 2019 che conferma lo spostamento precisando:

La proroga al 30 settembre 2019 si riferisce a tutti i soggetti che esercitano attività economiche sia imprese che professionisti, per i quali sono stati approvati gli indici ISA (anche se non li applicano)

Risoluzione n. 64/2019: la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, si riferiscono a tutti i contribuenti che, contestualmente:

– esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;

– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Rientrano nella proroga al 30 settembre 2019 anche i minimi e i forfettari (si veda News del 28 settembre 2018)

Risoluzione n. 64/2019:Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:

– applicano il regime forfettario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

– applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

– determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari;

– dichiarano altre causa di esclusione dagli ISA”.

Esclusioni dalla proroga al 30 settembre 2019

Sono invece esclusi dalla proroga:

– lavoratori dipendenti;

– pensionati;

persone fisiche che hanno redditi di terreni, fabbricati, redditi occasionali o redditi diversi.

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Sempre il Decreto Crescita ha apportato altre importanti novità in tema di Rottamazione Ter e Saldo e Stralcio, nonché sul contenzioso:

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RIAPERTURA TERMINI ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO

Con la definitiva approvazione dell’emendamento 16.01 sono stati riaperti i termini per la presentazione della Rottamazione Ter e del Saldo e Stralcio chiusi al 30 aprile 2019.

ROTTAMAZIONE TER –  ART. 16 BIS D.L. N. 34/2019

SALDO E STRALCIO  –  ART. 16 BIS D.L. N. 34/2019

 

Oggetto della riapertura

Ruoli dal 2000 al 2017

Oggetto della riapertura

Ruoli dal 2000 al 2017

Termine per l’istanza

31/07/19*

Termine per l’istanza

31/07/19*

Modalità dell’istanza

Le stesse previste per la Rottamazione ter

Modalità dell’istanza

Le stesse previste per il Saldo e Stralcio

Non rientra nella riapertura

Tributi Doganali e cartelle per dazi, sanzioni per sentenze di condanna

Non rientra nella riapertura

Tributi Doganali e cartelle per dazi, sanzioni per sentenze di condanna

Pagamenti

Al 30 novembre 2019: prima rata (pari al 20% della somma dovuta) oppure pagamento dell’unica rata

Altre 17 rate con scadenze:

– 28 febbraio

– 31 maggio

– 31 luglio

– 30 novembre

a partire dall’anno 2020

Pagamenti

Al 30 novembre 2019: prima rata (pari al 20% della somma dovuta) oppure pagamento dell’unica rata.

Altre 9 rate con scadenze:

– 28 febbraio

– 31 maggio

– 31 luglio

– 30 novembre

Per gli anni 2020 e 2021.

Comunicazione di AeR

Al 31 ottobre 2019 AeR invierà l’accettazione della Rottamazione Ter e i piani di pagamenti

Comunicazione di AeR

Al 31 ottobre 2019 AeR invierà l’accettazione del Saldo e Stralcio e i piani di pagamenti

Ulteriori effetti principali

Blocco di pignoramenti, ipoteche e fermi a partire al 30 novembre 2019. Sospensione prescrizione. Revoca precedenti piani di dilazioni in essere. Impossibilità di accordare altri piani di dilazione

Ulteriori effetti principali

Blocco di pignoramenti, ipoteche e fermi a partire al 30 novembre 2019. Sospensione prescrizione. Revoca precedenti piani di dilazioni in essere. Impossibilità di accordare altri piani di dilazione

* Saranno riconosciute anche le domande già formulate precedentemente, ma tardive perché presentate dopo il 30 aprile 2019 e prima della data di conversione del Decreto Crescita

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OBBLIGO DELL’INVITO AL CONTRADDITTORIO

Con la conversione di tale Decreto Crescita il legislatore ha provato a risolvere la questione dell’obbligatorio preventivo contraddittorio prima che il Fisco emetta un atto di accertamento e di riscossione.

La questione è stata molto dibattuta in giurisprudenza, si veda la News del 31 gennaio 2018 e del 27 marzo 2019.

Articolo nuovo

Testo e osservazioni

Art. 4-octies D.L. n. 34/2019

… b) prima dell’art. 6 [del D.Lgs. n. 218/1997 n.d.A.] è inserito il seguente:

<<Art. 5 ter – (Invito obbligatorio) – 1 L’ufficio, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l’invito a comparire di cui all’articolo 5 per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento.

2. Sono esclusi dall’applicazione dell’invito obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi di accertamento parziali previsti dall’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973 n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall’articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

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OSSERVAZIONI:

L’iniziativa, che nella prima parte sembra buona, potrebbe essere vanificata in considerazione delle espresse esclusioni del comma 2. Oramai il 90% degli avvisi di accertamento o di rettifica sono parziali. Quindi si rischia di avere un preventivo contraddittorio inutile ed aumentare i contrasti giurisprudenziali.

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DIFESA DEL RISCOSSORE CON AVVOCATI DEL LIBERO FORO

Articolo nuovo

Testo e osservazioni

Art. 4-novies D.L. n. 34/2019

(Interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate Riscossione).

1. Il comma 8 dell’articolo 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modifiche, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell’articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intenda non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio

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OSSERVAZIONI

Quindi tre sono i punti centrali:

1. tale articolo 4-novies è una norma che interpreta in modo autentico l’art. 1, comma 8 del D.L. n. 193/2016 e l’art. 43, comma quattro, R.D. n. 1611/1933;

2. L’obbligo di avere “motivata delibera degli organi di vigilanza” (art. 43, comma 4 .D. n. 1611/1933 richiamato), vi è solo se:

a) la difesa nei processi deve essere riservata all’Avvocatura solo su base convenzionale. Deve quindi esserci un accordo tra Agenzia Entrate-Riscossione ed Avvocatura sulla divisione della difesa dei processi.

b) all’interno di tale convenzione, è solo il Riscossore, in modo discrezionale, che può scegliere se farsi difendere da Avvocato del Libero Foro o dall’Avvocatura.

c) non vi può essere difesa con Avvocato del Libero Foro, per le difese affidate ex lege all’Avvocatura solo perché questa non è disponibile.

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