Rottamazione TerSaldo e Stralcio con Equitalia

Rottamazione Ter e Saldo e Stralcio, inizia la seconda fase. Ecco i modelli

Chi ha fatto domanda può riattivare le dilazioni e modificare il piano di Rottamazione/Saldo e Stralcio

Con il Decreto Crescita n. 34/2019 (convertito con modifiche dalla Legge n. 58/2019) è iniziata la seconda fase della Rottamazione Ter (per vedere le caratteristiche di tale nuova Rottamazione Ter, CLICCA QUI). Si allegano i modelli della Riapertura della ROTTAMAZIONE TER e della ROTTAMAZIONE TER Legge n. 3/2012. Scarica anche il modello della Riapertura del SALDO E STRALCIO

RIAPERTURA ROTTAMAZIONE TER

Tuttavia i contribuenti che hanno già inviato l’istanza per la Rottamazione Ter, entro la scadenza del 30 aprile 2019, possono avvantaggiarsi di diverse scelta:

Possibilità di riattivare precedenti dilazioni sospese con l’invio della istanza per la Rottamazione Ter

L’art. 16Bis, comma 1, D.L. n. 34/2019 statuisce che per la seconda fase della Rottamazione Ter si applicano tutte le disposizioni dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018 (ad eccezione dei commi 21, 22, 24, 24 bis*). Quindi tale nuovo articolo non esclude il comma 10, let. b dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018. Tale comma precisa: “b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima rata o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione”.

Quindi entro il 31 luglio 2019 i contribuenti che hanno sospeso un piano di dilazione con l’invio dell’istanza di Rottamazione Ter possono riattivare tale dilazione pagando semplicemente la prima rata che è stata sospesa

Possibilità di non corrispondere gli interessi pari al 2% annuo

Anche per tale facoltà il nuovo articolo 16bis del D.L. n. 34/2019 non esclude la possibilità di pagare in unica soluzione gli importi dovuti per la Definizione Agevolata senza interessi.

Quindi, i contribuenti che si sono visti recapitare il piano di dilazione della Rottamazione Ter, valutati gli importi, possono non corrispondere gli interessi del 2% annuo sulle rate se decidono di pagare tutte le somme rottamate in unica soluzione entro il 31 luglio 2019

Possibile pagamento tardivo delle rate della Rottamazione Ter

L’art. 14 bis del D.L. n. 119/2018 ammette un pagamento tardivo delle rate non superiore a 5 giorni. Non sono dovuti neppure gli interessi per tale ritardo.

* comma 21 è relativo al pagamento delle rate della Rottamazione Bis entro il 7/12/2018; comma 22 è relativo al pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2019; comma 24 è relativo ai pagamenti della prima Rottamazione ex D.L. n. 193/2016; comma 24bis è relativo al ritardato pagamento delle rate della rottamazione previste dal comma 21 e dal comma 24.

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RIAPERTURA SALDO E STRALCIO

Possibilità di riattivare precedenti dilazioni sospese con l’invio della istanza per il Saldo e Stralcio

L’art. 16Bis, comma 2, D.L. n. 34/2019 statuisce che per la seconda fase del Saldo e Stralcio si applicano tutte le disposizioni dell’art. 1, commi da 184 a 198 della Legge 145/2018. Per la Definizione cosiddetta saldo e Stralcio vengono anche richiamate le disposizioni del comma 1, let. a) e let. b) dell’art. 16Bis D.L. n. 34/2019. Sono è pertanto anche compreso l’art. 3, comma 10, let. b) del D.L. n. 119/2018

Quindi entro il 31 luglio 2019 i contribuenti che hanno sospeso un piano di dilazione con l’invio dell’istanza di Definizione agevolata possono riattivare tale dilazione pagando semplicemente la prima rata che è stata sospesa. [per vedere anche gli effetti dell’interruzione/sospensione dei pignoramenti del Fisco vedi la News del 07/03/2019]

Possibilità di non corrispondere gli interessi pari al 2% annuo

Anche per tale facoltà il nuovo articolo 16bis del D.L. n. 34/2019 non esclude la possibilità di pagare in unica soluzione gli importi dovuti per la Definizione Agevolata senza interessi.

Quindi, i contribuenti che si sono visti recapitare il piano di dilazione del Saldo e Stralcio, valutati gli importi, possono non corrispondere gli interessi del 2% annuo sulle rate se decidono di pagare tutte le somme rottamate in unica soluzione entro il 31 luglio 2019

Possibile pagamento tardivo delle rate del Saldo e Stralcio

Anche per il Saldo e Stralcio è applicabile l’art. 14 bis del D.L. n. 119/2018, perché richiamato dall’art. 1, comma 198, Legge n. 145/2018. Tale articolo richiamato, appunto, ammette un pagamento tardivo delle rate non superiore a 5 giorni. Non sono dovuti neppure gli interessi per tale ritardo.

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