Rottamazione Ter e Saldo e Stralcio, inizia la seconda fase. Ecco i modelli
Chi ha fatto domanda può riattivare le dilazioni e modificare il piano di Rottamazione/Saldo e Stralcio

Con il Decreto Crescita n. 34/2019 (convertito con modifiche dalla Legge n. 58/2019) è iniziata la seconda fase della Rottamazione Ter (per vedere le caratteristiche di tale nuova Rottamazione Ter, CLICCA QUI). Si allegano i modelli della Riapertura della ROTTAMAZIONE TER e della ROTTAMAZIONE TER Legge n. 3/2012. Scarica anche il modello della Riapertura del SALDO E STRALCIO
RIAPERTURA ROTTAMAZIONE TER
Tuttavia i contribuenti che hanno già inviato l’istanza per la Rottamazione Ter, entro la scadenza del 30 aprile 2019, possono avvantaggiarsi di diverse scelta:
Possibilità di riattivare precedenti dilazioni sospese con l’invio della istanza per la Rottamazione Ter |
L’art. 16Bis, comma 1, D.L. n. 34/2019 statuisce che per la seconda fase della Rottamazione Ter si applicano tutte le disposizioni dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018 (ad eccezione dei commi 21, 22, 24, 24 bis*). Quindi tale nuovo articolo non esclude il comma 10, let. b dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018. Tale comma precisa: “b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima rata o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione”. Quindi entro il 31 luglio 2019 i contribuenti che hanno sospeso un piano di dilazione con l’invio dell’istanza di Rottamazione Ter possono riattivare tale dilazione pagando semplicemente la prima rata che è stata sospesa |
Possibilità di non corrispondere gli interessi pari al 2% annuo |
Anche per tale facoltà il nuovo articolo 16bis del D.L. n. 34/2019 non esclude la possibilità di pagare in unica soluzione gli importi dovuti per la Definizione Agevolata senza interessi. Quindi, i contribuenti che si sono visti recapitare il piano di dilazione della Rottamazione Ter, valutati gli importi, possono non corrispondere gli interessi del 2% annuo sulle rate se decidono di pagare tutte le somme rottamate in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 |
Possibile pagamento tardivo delle rate della Rottamazione Ter |
L’art. 14 bis del D.L. n. 119/2018 ammette un pagamento tardivo delle rate non superiore a 5 giorni. Non sono dovuti neppure gli interessi per tale ritardo. |
* comma 21 è relativo al pagamento delle rate della Rottamazione Bis entro il 7/12/2018; comma 22 è relativo al pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2019; comma 24 è relativo ai pagamenti della prima Rottamazione ex D.L. n. 193/2016; comma 24bis è relativo al ritardato pagamento delle rate della rottamazione previste dal comma 21 e dal comma 24.
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RIAPERTURA SALDO E STRALCIO
Possibilità di riattivare precedenti dilazioni sospese con l’invio della istanza per il Saldo e Stralcio |
L’art. 16Bis, comma 2, D.L. n. 34/2019 statuisce che per la seconda fase del Saldo e Stralcio si applicano tutte le disposizioni dell’art. 1, commi da 184 a 198 della Legge 145/2018. Per la Definizione cosiddetta saldo e Stralcio vengono anche richiamate le disposizioni del comma 1, let. a) e let. b) dell’art. 16Bis D.L. n. 34/2019. Sono è pertanto anche compreso l’art. 3, comma 10, let. b) del D.L. n. 119/2018 Quindi entro il 31 luglio 2019 i contribuenti che hanno sospeso un piano di dilazione con l’invio dell’istanza di Definizione agevolata possono riattivare tale dilazione pagando semplicemente la prima rata che è stata sospesa. [per vedere anche gli effetti dell’interruzione/sospensione dei pignoramenti del Fisco vedi la News del 07/03/2019] |
Possibilità di non corrispondere gli interessi pari al 2% annuo |
Anche per tale facoltà il nuovo articolo 16bis del D.L. n. 34/2019 non esclude la possibilità di pagare in unica soluzione gli importi dovuti per la Definizione Agevolata senza interessi. Quindi, i contribuenti che si sono visti recapitare il piano di dilazione del Saldo e Stralcio, valutati gli importi, possono non corrispondere gli interessi del 2% annuo sulle rate se decidono di pagare tutte le somme rottamate in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 |
Possibile pagamento tardivo delle rate del Saldo e Stralcio |
Anche per il Saldo e Stralcio è applicabile l’art. 14 bis del D.L. n. 119/2018, perché richiamato dall’art. 1, comma 198, Legge n. 145/2018. Tale articolo richiamato, appunto, ammette un pagamento tardivo delle rate non superiore a 5 giorni. Non sono dovuti neppure gli interessi per tale ritardo. |