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Una nostra vittoria: ingiunzione di pagamento, è incostituzionale la competenza territoriale esclusiva del Riscossore

La Consulta dichiara incostituzionale l'art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 150/2011

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. Cost. n. 158 del 25 giugno 2019, ha dichiarato incostituzionale l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 150/2011 che precede la competenza inderogabile del Giudice del luogo dove ha sede il Riscossore che ha emesso l’atto impugnato

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Sull’art. 32,comma 2, del D.Lgs. n. 150 /2011

L’art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 150/2011, richiamando l’art. 3 del R.D. n. 639/1910, prevede che è “competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto”. Tale competenza territoriale del Giudice è INDEROGABILE (Cass. n. 17611/2013; Cass. SS. UU. n. 30/2016).

Quindi in caso di impugnazione di ingiunzione di pagamento il Giudice territorialmente competente è, inderogabilmente, quello dove ha sede l’ufficio del soggetto Riscossore.

Tuttavia, il Tribunale di Genova con l’Ordinanza di sospensione del 21/02/2018 ha rilevato l’incostituzionalità di tale norma ed ha sollevato la questione alla Corte Costituzionale.

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I Fatti

Ad un contribuente, nostro assistito, veniva comunicata una ingiunzione di pagamento da parte della Ge.Fi.L., Concessionario della riscossione per Città Metropolitana di Genova, con sede a La Spezia, per pretese di oltre €50.000,00.

Il cittadino impugnava tempestivamente l’ingiunzione avanti al Tribunale di Genova. La scelta del Giudice Ordinario di Genova, però, veniva, fin da subito, contestata d’ufficio dal Giudice ex art. 27, primo comma, 28 e 38, terzo comma, c.p.c..

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La questione rilevante

Oltre a contestare il merito della ingiunzione (sanzioni amministrative) ed i vari difetti procedurali e di notifica dell’atto impugnato, il nostro assistito insisteva sulla competenza del Giudice genovese rapportandosi sulla sentenza Costituzionale n. 44 del 3 marzo 2016.

La Consulta, con tale pronuncia affermava l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 (Cost. n. 44 del 3 marzo 2016, si veda la news del 4 marzo 2016).

Per il Giudice delle Leggi era troppo oneroso per il contribuente instaurare l’opposizione avanti al Giudice della sede del Riscossore, scelto, unilateralmente, dall’Ente creditore. Precisamente, gli Enti locali sono liberi di scegliere, come Riscossore dei loro crediti, una società sita in qualsiasi parte d’Italia (ad esempio il Comune di Cremona può far riscuotere i propri crediti fiscali da una società recuperatrice di Cuneo, questa scelta costringerebbe il contribuente cremonese a difendersi a Cuneo, con aumento di spese legali e relative difficoltà difensive).

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La non manifesta infondatezza della questione

Orbene, grazie anche all’insistenza dell’Avvocato difensore, il Giudice Genovese ha cambiato idea.

Il Tribunale adito ha effettivamente ritemuto la questione non irrilevante e manifestamente fondata, perché in contrasto con l’art. 24 della Costituzione.

Precisamente, il Giudice ha sollevato la questione alla Consulta, perché 32, comma 2, D.Lgs. n. 150/2011 “individua sempre ed in ogni caso quale unico criterio di riferimento il luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto anche nel caso in cui l’ingiunzione sia stata emessa dal soggetto cui è affidato il servizio della riscossione dell’entrata patrimoniale dell’ente pubblico concedente e tale sede appartenga ad un circondario diverso da quello in cui la sede dell’ente locale impositore/concedente” (Tr. Genova Ord. Sosp. Del 21/02/2018).

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La decisione della Corte Costituzionale che ha dichiarato in costituzionale l’articolo contestato

Tale questione di illegittimità costituzionale dell’articolo 32, comma 2, D. LGS. N. 150/2011 è stata accolta dalla Consulta con la sentenza n. 158 del 25 giugno 2019.

La Corte Costituzionale ha DICHIARATOl’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 53 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui dopo l e parole <<È competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto>> non prevede le parole <<ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l’ente locale concedente>>. Cost. N. 158 del 25 giugno 2019

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