IMUTARI

IMU: se concesso un immobile in leasing l’imposta è dovuta dall’utilizzatore fino alla effettiva riconsegna

Nel tributario il concetto di "possesso" è più ampio di quello civilistico

La Suprema Corte, con la sentenza n. 19166 del 17 luglio 2019, ha definitivamente precisato a chi compete pagare l’IMU in caso di immobile concesso in leasing ed il contratto è stato sciolto anticipatamente.

La Cassazione, dopo aver illustrato i due opposti orientamenti, ha avvallato il secondo ed ha dato ragione alla società di leasing: anche dopo la cessazione anticipata del contratto l’IMU è dovuta dall’utilizzatore (e non dalla Società di Leasing) fino alla effettiva riconsegna dell’immobile.

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Sull’IMU

L’IMU è il tributo che, assieme alla TARI ed all’ TASI rientrano nella IUC (Imposta Unica Comunale).

Essa ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale (art. 8 D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, si veda anche il D.M. del 30 ottobre 2012 sull’leasing). L’IMU si applica sul possesso della prima casa solo se essa è di “lusso” (classificazione catastale A/1, A/8, A/9).

L’accertamento e la riscossione dell’Imu sono eseguite e di competenza del Comune (art. 11 D.Lgs. n. 504/1992. Il Comune può rettificare le dichiarazioni del contribuente oppure accertare d’ufficio l’imposta per le omesse dichiarazioni. La RETTIFICA deve essere notificata al contribuente, a pena dio decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. La CONTESTAZIONE e la IRROGAZIONE delle sanzioni deve essere notificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata effettuata o doveva essere effettuata (art. 14 D.Lgs. n. 504/1992). La RISCOSSIONE COATTIVA deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

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Sulla TARI

La TARI è un tributo comunale per finanziare il servizio di raccolta dei rifiuti ed è stata istituita e regolata dall’art. 1, commi 639-700 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013. 

Detta imposta ha come presupposto (art. 1, comma 641) “possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”.

È dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, i citati beni. Chiunque occupi un immobile è tenuto, entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di occupazione, a darne comunicazione all’ufficio tributi del Comune in cui si trova l’immobile. Il possibile ravvedimento può essere effettuato non oltre 1 anno da quando la denuncia doveva essere eseguita. I termini della Tari. L’avviso di accertamento del Comune deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere presentata la DENUNCIA (o dalla data entro la quale andava presentata la denuncia omessa). La successiva ingiunzione (o cartella di pagamento) debbono essere notificati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è diventato definitivo.

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La fattispecie oggetto della sentenza

Una Società di Leasing impugnava un diniego di rimborso dell’IMU, che aveva come presupposto il pagamento non dovuto di tale Imposta Municipale.

Per la Società di Leasing l’IMU non era da lei dovuta, perché il relativo contratto era cessato anticipatamente e, da quel momento, l’imposta era ancora in capo all’utilizzatore del bene concesso in leasing.

Il diniego, invece, precisava che l’IMU era dovuta dalla società di Leasing, perché essa (ri)diventava soggetto passivo di tale tributo fino alla effettiva riconsegna dell’immobile.

La CTP rigettava il ricorso della Società di Leasing avvalorando la tesi del Comune. Inoltre i Giudici di primo grado hanno precisato che non si può applicare la legge sulla TARI (art. 1, comma 672, della Legge n. 147/2013) all’IMU.

Appellata la sentenza, la CTR rigettava l’appello e confermava la sentenza della CTP.

Inoltre la Corte d’appello precisava che, a seguito di risoluzione anticipata del contratto, la società di leasing era tornata il legittimo possessore dell’immobile, con gli oneri di corrispondere i tributi connessi (per di più anche la CTR ha escluso l’ “equivalenza” tra la norma dell’IMU e quella della TARI).

La Società di leasing ricorreva per Cassazione con un solo motivo: in base alla normativa dell’IMU (D.Lgs. n. 23/2011) e quella della TARI (Legge n. 147/2013) la società di leasing diventa soggetto passivo dell’IMU solo con la riconsegna dell’immobile.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte, come sopra anticipato, ha dato ragione alla Società di Leasing: essa ridiventa soggetto passivo IMU solo con la consegna effettiva dell’immobile concesso.

La Cassazione specificato cosa le diverse normative (dell’IMU e della TARI) precisano con la terminologia “durata del contratto”.

La Corte ha analizzato tutti e due gli opposti orientamenti:

  1. Il primo: individua il soggetto passivo dell’IMU nella società di leasing, per tutta la durata del contratto (dalla sua stipula fino alla sua cessazione anche se anticipata). Dopo la risoluzione di tale contratto l’IMU è dovuta dalla Società di Leasing e nulla rileva la consegna dell’immobile. Pertanto, seguendo tale primo orientamento, l’IMU dopo la cessazione del contratto era dovuta dalla Società di Leasing ed il diniego al rimborso era corretto.

  2. Il secondo: vede come soggetto passivo dell’IMU l’utilizzatore dell’immobile (e non nella società di leasing), fino alla effettiva riconsegna del cespite. Quindi nulla rileva la cessazione anticipata del contratto. Secondo tale tesi la Società di Leasing avrebbe ingiustamente pagato l’IMU al posto dell’utilizzatore ed il diniego al rimborso sarebbe sbagliato.

La Cassazione (ampliando il concetto civilistico di “possesso” che è più largo in campo tributario, perché comprende anche la detenzione), ha avvalorato al seconda tesi, secondo cui è l’utilizzatore l’unico soggetto passivo dell’IMU fino all’effettiva riconsegna del bene e non la Società di Leasing. Quindi il diniego al rimborso dell’IMU pagata era illegittimo.

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