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INPS: anche con l’iscrizione ipotecaria i contributi si prescrivono in 5 anni

E' competente il Giudice del Lavoro nelle forme dell'opposizione all'esecuzione

La Suprema Corte, con Ordinanza n. 19576 del 19 luglio 2019 ha confermato che i contributi si prescrivono, inderogabilmente, nel termine di 5 anni, ma ha altresì precisato che la non impugnazione delle cartelle precedenti ad una iscrizione d’ipoteca non impediscono l’opposizione per far valere tale prescrizione (si veda anche News del 6 giugno 2019).

La sentenza qui evidenziata è interessante perché chiarisce alcuni punti rimasti latenti:

  1. i limiti dell’art. 57 del D.p.r. n. 602/1973 si applicano solo per i tributi;

  2. l’atto d’ipoteca del Riscossore con oggetto contributi va impugnato avanti al Giudice Ordinario, in Funzione del Giudice del Lavoro, con la procedura prevista per l’opposizione all’esecuzione e/o agli atti esecutivi;

  3. la non impugnazione della cartella di pagamento non preclude l’opposizione per motivi relativi alla intervenuta prescrizione (o per altri fatti successivi impeditivi del credito);

  4. Come indicato nella Cass. SS. UU. n. 23397/2016 solo una sentenza di condanna passata in giudicato è un limite all’interesse ad impugnare atti successivi alle cartelle per motivi attinenti alla prescrizione

Nei fatti la Corte d’Appello riformava la sentenza del Tribunale e accoglieva le ragioni dell’INPS affermando, in buona sostanza, che l’eccezione di prescrizione dei contributi è una motivazione relativa alla forma dei crediti contributivi e doveva essere eccepita entro 20 giorni dalla notifica delle cartelle. Far valere la prescrizione con l’atto successivo (iscrizione di ipoteca) non è ammissibile per tardività della lamentela.

La Cassazione, invece, ha riformato la decisione della Corte d’appello ed ha affermato la non impugnazione delle cartelle non è un fatto impeditivi per eccepire la prescrizione dei contributi. Tale prescrizione è un fatto successivo alla definitività delle pretese contributive che può essere fatto valere anche successivamente attraverso l’impugnazione dell’atto successivo, avanti al Giudice del lavoro delle forme dell’opposizione agli atti o all’esecuzione

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