Avvisi di accertamento e di addebito

Accertamento induttivo: si deve rideterminare il reddito e non il ricavo

Nell'accertamento non si devono considerare i costi

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 19191 del 17 luglio 2019, ha confermato il proprio orientamento, che, in riferimento ad una ripresa fiscale tramite avviso di accertamento induttivo, si deve assoggettare ad imposizione il REDDITO e non il RICAVO. Quindi devono essere considerati anche i COSTI che hanno generato il RICAVO, pena la lesione del principio costituzionale della progressività contributiva dell’art, 53, primo comma, della Costituzione (si veda anche News del 2 luglio 2019).

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La Fattispecie oggetto della sentenza

L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento induttivo (ex art. 39 D.P.R. n. 600/1973) nei confronti di una Società S.a.s. e dei relativi soci, sia perché la società, per l’anno di riferimento (2002), non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, sia perché risultavano 4 fatture oggettivamente inesistenti.

Veniva formulato tempestivo ricorso, ma la CTP e poi la CTR rigettavano le doglianze dei contribuenti e davano ragione all’Ufficio (anche se, per il profilo penale della vicenda, gli imputati venivano tutti assolti perché il fatto non sussiste).

Ricorrevano in Cassazione i contribuenti (Società e soci) con diversi motivi, ma con il primo relativo all’errata applicazione dell’accertamento induttivo. L’ufficio aveva posto a ripresa fiscale i RICAVO (costi + guadagno) e non solamente il REDDITO (guadagno). Ciò in palese violazione del principio costituzionale in materia di imposte della progressività contributiva (i tributi si corrispondono in base ai guadagni prodotti).

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Accertamento induttivo puro

Tale accertamento è quell’atto amministrativo-tributario che accerta le imposte senza basarsi sulle scritture contabili del contribuente e costruendolo tout court solo su presunzioni (anche semplicissime: non devono essere gravi, precise e concordanti).

Precisamente, Vi è accertamento induttivo se:

  1. l’Ufficio prescinde in tutto dalle scritture contabili;

  2. La presunzione dell’esistenza di maggiori ricavi deve essere supportata da elementi gravi, precisi e concordanti;

  3. Si rientra in uno dei casi previsti dall’art. 39, comma 2, del D.p.r. n. 600/1973:

  • reddito d’impresa non è stato indicato nella dichiarazione;

  • le scritture contabili sono tenute gravosamente in modo irregolare o alcune di esse è stata sottratta all’ispezione;

  • gravi errori e/o missioni sulle scritture contabili da considerarle inattendibili;

  • il contribuente non ha dato seguito agli inviti dell’Agenzia sulla richiesta di documenti o informazioni;

  • mancata presentazione dei modelli per gli Studi di Settore, oppure compilati in modo infedele.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte, con l‘Ordinanza n. 19191/2019, ha confermato ciò che dovrebbe essere ovvio. Il contribuente deve corrispondere le imposte SOLO sulla ricchezza che produce e non su tutto il ricavato. In caso contrario tale contribuente verrebbe assoggettato ad imposizione fiscale anche sui costi già da lui subiti per attivare la propria impresa.

Precisamente la Cassazione ha statuito:

  • Invero, per questa Corte (…), le norme sulla imposizione diretta, ispirata al principio costituzionale della capacità contributiva, non contemplano ipotesi di responsabilità fiscale “oggettiva”, indipendentemente dall’esistenza di un reddito effettivo. (…) Inoltre, in presenza di una società che svolge attività di “cartiera”, oggetto della imposizione diretta non sono i ricavi, pacificamente inesistenti, risultanti da una contabilità riconosciuta fittizia, ma il reddito illecito può essere determinato sinteticamente, in base ai dati ed alle notizie comunque venuti in possesso dell’Ufficio che, in tal caso, è autorizzato a prescindere, n tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili, e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza” (Cass. n. 19191/2019).

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