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IMU: se concesso un immobile in locazione l’imposta è dovuta dalla società di leasing, anche senza riconsegna

La giurisprudenza cambia orientamento: non rileva più la riconsegna dell'immobile

La CTR Lombardia n. 3145 del 16 luglio 2019, nel seguire la Cassazione n. 13793 del 22 maggio 2019, ha orientamento opposto ad altra pronuncia della Suprema Corte (vedi News del 19 luglio 2019). Precisamente, la CTR Lombardia statuisce che in caso di cessazione anticipata del contratto di locazione finanziaria, l’IMU è dovuta sempre dalla Società di Leasing, indipendentemente dalla effettiva riconsegna dell’immobile (per altre informazioni su tributi locali, CLICCA QUI).

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La Fattispecie oggetto della sentenza

Una Società di Leasing formulava istanza di rimborso IMU al relativo Comune per aver pagato tale imposta, pur (a suo dire) non essendo soggetto passivo. Il Comune emetteva provvedimento di diniego del rimborso, precisando che non rileva l’effettiva riconsegna dell’immobile per avere lo status di soggetto passivo IMU, ma è sufficiente essere parte attiva del contratto di leasing.

Il diniego veniva impugnato dalla Società di Leasing avanti alla CTP. Quest’ultima accoglieva il ricorso della Società e condannava il Comune alla restituzione dell’IMU pagata.

La sentenza della CTP veniva appellata dal Comune e la CTR, rifacendosi alla Cassazione n. 13793/2019 (anche per tale sentenza parte del processo era la stessa società di Leasing, oggetto della sentenza della CTR Lombardia), accoglieva le doglianze del Comune ribaltando la sentenza della CTP.

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La decisione della CTR

Prima di analizzare la sentenza della CTR è opportuno precisare che esistono due distinti orientamenti:

  • Il primo: individua il soggetto passivo dell’IMU nella società di leasing, per tutta la durata del contratto (dalla sua stipula fino alla sua cessazione anche se anticipata). Dopo la risoluzione di tale contratto l’IMU è dovuta dalla Società di Leasing e nulla rileva la consegna dell’immobile. Pertanto, seguendo tale primo orientamento, l’IMU dopo la cessazione del contratto era dovuta dalla Società di Leasing ed il diniego al rimborso era corretto.

  • Il secondo: vede come soggetto passivo dell’IMU l’utilizzatore dell’immobile (e non nella società di leasing), fino alla effettiva riconsegna del cespite. Quindi nulla rileva la cessazione anticipata del contratto. Secondo tale tesi la Società di Leasing avrebbe ingiustamente pagato l’IMU al posto dell’utilizzatore ed il diniego al rimborso sarebbe sbagliato.

Per di più l’art. 9, comma primo, della legge sull’IMU (D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011) statuisce:

  • 1. Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Orbene, la CTR della Lombardia (rifacendosi espressamente alla Cass. n. 13793/019) ha seguito il primo orientamento sopra riportato:

  • La problematica introdotta in causa riguarda l’individuazione del soggetto passivo nel caso di cessazione del contratto di locazione finanziaria, ove la riconsegna dell’immobile avvenga solo in data successiva. E’ necessario, ai fini della risoluzione della questione, muovere dal dato normativo di riferimento. L’art. 9 del decreto legislativo sopra citato individua nel locatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto e l’immobile non sia stato restituito, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo: “ (…)” ove si precisa che nel leasing soggetto passivo IMU è il locatario per tutta la durata del contratto, ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini IMU si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha acora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da aprte dell’utilizzatore. In concreto è il titolo (cioè il contratto stipulato) che determina la soggettività passiva del locatario finanziario e non certo la disponibilità materiale del bene. (CTR Lombardia n. 3145/2019).

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