DocumentiFermo amministrativoPrescizione

Il Riscossore non può provare l’interruzione della prescrizione, producendo la semplice copia, interna, di un fermo

La stampa di "videate" interne la Riscossore non sono prove

 Spesso succede che, in fase di contenzioso, il Riscossore (al fine di provare l’interruzione della prescrizione) produca semplici stampate di elenchi interni riassuntivi della posizione del contribuente. Tale documentazione, però, non ha alcun valore di prova e non è idonea ad interrompere la prescrizione. Ciò è stato affermato da una recente sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1211 del 09 luglio 2019.

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La Fattispecie oggetto della sentenza

Un contribuente impugnava (probabilmente tramite gli estratti di ruolo) diverse cartelle con oggetto debiti contributivi.

Tra i vari motivi d’impugnazione veniva formulato anche quello della prescrizione di tali cartelle, per il trascorrere del termine prescrizionale (5 anni) a partire dalla notifica.

In risposta, al fine di dimostrare l’interruzione della prescrizione, il Riscossore produceva diversa documentazione. Quest’ultima, però, è stata ritenuta dal Tribunale inidonea per provare tale interruzione. Il Tribunale di Monza, quindi, accoglieva le ragioni del contribuente e dichiarava prescritti i debiti contributivi.

Ricorreva in Appello il Riscossore, insistendo che la prescrizione era stata interrotta dalla notifica di un fermo amministrativo avvenuta il 01/12/2010, come dalla documentazione già prodotta.

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La decisione della Corte d’Appello

La sentenza qui in analisi è interessante perché, finalmente, chiarisce che non è prova la produzione in giudizio di semplici stampate di videate dei terminali del Riscossore.

In buona sostanza, l’Agente della Riscossione, al fine di provare la notifica del fermo amministrativo, ha prodotto solo una lista interna agli uffici di debiti del contribuente, con indicato anche il fermo amministrativo.

Tale “videata” non portava sottoscrizione e/o asseverazione, inoltre non dava certezza della notifica di tale fermo amministrativo.

Pertanto, la Corte d’Appello ha rigettato l’impugnazione del Riscossore ed ha confermato la prescrizione dei debiti contributi precisando:

  • L’Agenzia ha depositato in giudizio la ricevuta di notifica del fermo (ottobre 2010), che, pertanto, (…) Ha poi depositato una sorta stampa riassuntiva dello stato dei crediti e dei debiti di ____. In pratica, ha stampato quanto risulta a video dell’Agenzia stessa a nome _______ e, anziché depositare gli atti cui il riassunto video si riferisce, ha prodotto, appunto, la stampata della “videata”. All’ultima pagina di questa stampata, sotto la voce “fermo amministrativo” sono menzionate le tre cartelle. Tale atto, oltretutto privo di sottoscrizione e/o asseverazione agli originali (appunto in quanto elenco interno di natura riassuntiva) non costituisce prova alcuna dell’avvenuta notifica di un atto effettivamente interruttivo della prescrizione. Non fornisce cioè prova, e nemmeno indizio, che il fermo ricevuto effettivamente dal fosse relativo alla predette cartelle. L’unica prova sarebbe, semplicemente, stata costituita dall’atto stesso, ossia dall’avviso di fermo consegnato a _____ nel 2010” (Corte d’Appello Milano n. 1211/2019).

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