Prescizione

Per una recente Cassazione, i tributi si prescrivono in 5 anni

In via generale per i tributi locali si applica l'art. 2948 c.c.

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 20956 del 06 agosto 2019, ha finalmente chiarito che il termine di prescrizione dei tributi locali è di 5 anni. Quindi, anche in considerazione della Sentenza delle Sezioni Unite n. 23397/2016, è ora certo che non si applica il termine ordinario decennale, anche se le cartelle precedenti non sono state impugnate.

*****

La Fattispecie oggetto della sentenza

Un contribuente impugnava un’intimazione di pagamento, notificata il 28/3/2014, per tributi ICI per gli anni 2000-2003. Tra i vari motivi contestava anche l’avvenuta prescrizione per il trascorrere del termine di 5 anni, dalla notifica delle precedenti cartelle.

Sia la CTP che la CTR rigettavano le doglianze del contribuente che, però, ricorreva alla Suprema Corte di Cassazione.

*****

Perché ai tributi locali si applica la prescrizionale di 5 anni

In via generale* possiamo affermare che la Cassazione individua l’applicazione del termine di 5 anni per i pagamenti dei tributi locali, perché applica l’art. 2948, n. 4, c.c.:

  • Si prescrive in cinque anni: … 4) … tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” (si veda anche Cass. n. 42830/10 e Cass. n. 30362 del 23-11-2018).

In buona sostanza, per la Suprema Corte il contribuente è tenuto a pagare periodicamente una somma, per tali tributi locali, la quale costituisce il corrispettivo di un servizio a lui reso.

Ad esempio: perché richiesto (ad esempio concessione di uso di suolo pubblico, di uso di passo carrabile) o perché imposto (tassa per smaltimento rifiuti, contributo opere di risanamento idraulico del territorio, imposta sull’immobile).

In ogni caso tale tributo locale è giustificato in quanto il servizio viene erogato anno per anno.

E’ quindi un servizio continuativo/periodico che si paga annualmente o in tempi minori (si veda anche CTR Lazio n. 1050 del 7 marzo 2017)

*****

La decisione della Cassazione

Come sopra anticipato il Supremo Consesso, basandosi sulla Cassazione Sezioni Unite n. 23397/2016, ha precisato che per i tributi locali (nella fattispecie della sentenza ICI) il termine prescrizionale è di 5 anni. Quindi, si applica il termine di cui all’art. 2948 c.c. e non quello previsto dall’art. 2953 c.c.

La Cassazione va dato ragione al contribuente ed ha precisato:

Nella fattispecie, il termine di prescrizione maturato dopo la notifica della cartella non opposta è quinquennale, atteso che la definitività data dall’omessa impugnazione non può determinare un mutamento del regime di prescrizione del credito iscritto a ruolo non essendovi un accertamento giurisdizionale che conduce all’applicazione dell’actio iudicati di cui all’art. 2953 c.c., che decorre dal momento del passaggio in giudicato della sentenza (…) lasciando scadere il termine concesso per l’opposizione, avrebbe dovuto applicare il termine di prescrizione più breve (quello quinquennale) previsto per il debito tributario sottostante la cartella di pagamento” (Cass. n. 20956/2019).

*****

* In riferimento ai tributi locali (TARSU, TARI, IMU, ICI, ICP eccetera) vi sono altresì, specifiche norme che prevedono uno specifico termine quinquennale (se non anche minore) di prescrizione, per maggiori informazioni CLICCA QUI

Articoli Correlati

Back to top button