Notifica PEC

PEC: è dovere del destinatario avvisare che gli allegati sono illeggibili

Per il mittente basta produrre le due ricevute PEC per provare la regolare notifica.

La Suprema Corte, Sezione Lavoro, con la Sentenza n. 21560 del 21 agosto 2019, si è pronunciata sulla notifica tramite PEC e (oltre a ben chiarire le modalità di prova di tale notifica) si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dalla illeggibilità (o impossibilità ad aprire) dei file allegati alla PEC.

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La Fattispecie oggetto della sentenza

L’INAIL appella la Sentenza del Tribunale che la condanna a pagare un’indennità a favore di un lavoratore, in relazione ad un infortunio.

La Corte d’Appello rigetta l’appello dell’INAIL e conferma la sentenza di primo grado. Di conseguenze l’Istituto ricorreva alla Cassazione per la riforma della decisione della Corte distrettuale.

Importante, però, è l’eccezione sollevata dal controricorrente che eccepiva la tardiva notifica del ricorso per Cassazione perché tardivo. Precisamente tale ricorso veniva notificato via PEC il 11/6/2014 ma di tale invio era leggibile solo la relata di notifica. Nessuno dei file allegati era leggibile (o era possibile aprire). Successivamente l’INAIL rinotificava, di sua iniziativa, tale ricorso per la Cassazione con tutti i file leggibili (o scaricabili).

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La norma in questione

La Cassazione, nella sentenza qui in analisi, nell’argomentare sull’illeggibilità (o impossibilità ad aprire) i file allegati alla PEC, si riferisce all’art. 1335 c.c.. Tale norma stabilisce:

  • La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”

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La decisione della Cassazione

Come sopra anticipato tale sentenza è utile anche perché ben chiarisce le modalità di notifica e di prova della spedizione della PEC.

Precisamente:

  • Tale sistema è stato creato proprio al fine di garantire, in caso di contestazione, l’opponibilità a terzi del messaggio. I gestori certificano quindi con le proprie “ricevute” che il messaggio: a. è stato spedito; b. è stato consegnato; c. non è stato alterato (…) Di conseguenza, secondo la giurisprudenza, la semplice verifica dell’avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, ad una determinata data ed ora, del messaggio è sufficiente a far ritenere perfettamente e pienamente valida la notifica.” (Cass. n. 21560/2019).

Inoltre, tale Cassazione ha anche risolto sulle conseguenza in caso di impossibilità di apertura o di leggibilità dei file allegati alla PEC notificata. Per la Suprema Corte l’onere è solo in capo al destinatario. E’ quest’ultimo che deve attivarsi in modo tempestivo (si veda anche Cass. SS. UU. n. 32725/2018) per comunicare al mittente i problemi della notifica tramite PEC

Precisamente:

  • L’eventuale mancata lettura dello stesso da parte del difensore per eventuale malfunzionamento del proprio computer andrebbe imputato a mancanza di diligenza del difensore che nell’adempimento del proprio mandato è tenuto a dotarsi dei necessari strumenti infornatici e a controllarne l’efficienza. (…) Nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della pec e di conseguenza della stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall’articolo 1335 c.c.(Cass. 21560/2019).

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PER MEGLIO COMPRENDERE LE TERMINOLOGIE E LE MODALITA’ DELLE COPIE INFORMATICHE, si rimanda al Vademecum PEC

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