AppelloNotifica

Notifica eseguita al domicilio del precedente avvocato non pregiudica l’appello

Si sana la nullità anche difendendosi nel merito

La Suprema Corte, con la Sentenza n. 21704 del 26 agosto 2018, ha affermato che, in caso di appello notificato a precedente Avvocato, l’atto d’impugnazione non è inammissibile, ma è sanabile perché si tratta solo di nullità.

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La fattispecie oggetto della sentenza

Una Ditta conveniva in giudizio un Condominio per mancato pagamento di determinati lavori. Il Condominio si costituisce in giudizio ed, oltre a contestare le pretese creditorie dell’attrice, formulava anche domanda riconvenzionale per danni, causati da vizi rilevanti riscontrati nelle opere.

Il Tribunale da’ ragione al Condominio e rigetta le pretese della Ditta e condanna quest’ultima a risarcire i danni causati dai vizi riscontrati. Tuttavia nel corso di tale processo il Condominio cambia Avvocato e, quindi, subentra nuovo procuratore con diverso domicilio processuale.

Ricorreva in appello la Ditta e resisteva anche il Condominio, il quale si difendeva nel merito e formulava anche un’ eccezione di inammissibilità dell’atto d’appello. Tale impugnazione era stata notificata al domicilio del vecchio Avvocato e non a quello del nuovo subentrato nel corso del processo di primo grado.

La Corte respingeva l’Appello della Ditta perché accoglieva l’eccezione di inammissibilità formulata dal Condominio.

La Società Edile quindi ricorreva per Cassazione, evidenziando, in particolare, che anche se vi era stata tale errata notifica dell’atto d’appello il Condominio si era ritualmente costituito ed aveva formulato difese anche nel merito della questione (aveva contestato il pagamento dei lavori effettuati).

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La decisione della Cassazione

La Cassazione nel dare ragione alle doglianze della Ditta ha precisato che in caso di errata notifica di un atto d’impugnazione bisogna ben distinguere tra INESISTENZA della notifica e NULLITA’ della stessa.

– Vi è INESISTENZA se NON vi è alcun riferimento o collegamento del luogo errato della notifica o dell’errato soggetto che l’ha ricevuta con il vero destinatario. In tale caso non vi può essere la SANABILITA’ di tale vizio.

– Vi è invece NULLITA’ della notifica quando tale collegamento sussiste (nella specie il collegamento era che il soggetto che aveva ricevuto la notifica era il precedente Avvocato della stessa parte). In tale caso si può applicare l’istituto della sanabilità della notifica (ex art. 157 c.p.c.), anche perché la notifica è un elemento distinto dall’appello e che non ne pregiudica la sua regolare esistenza.

La notifica è solo il “mezzo” con il quale l’impugnazione va comunicata alla controparte.

Inoltre, la Cassazione evidenzia un importante passaggio. Vi è sanabilità della notifica NULLA se controparte si difende ritualmente e compiutamente nel merito.

In tale caso, probabilmente, il Condominio, per non far sanare la NULLITA’, avrebbe dovuto:

  • non difendersi nel merito;

  • non accettare il contraddittorio in riferimento al merito della controversia.

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