Delega

Nullo l’avviso se la delega di firma è in bianco

Ma la Cassazione ha già cambiato orientamento

Per la CTR Campania n. 80/18/2019 è nullo l’avviso di accertamento se, in caso di contestazione delle delega di firma, l’agenzia produce una delega “in bianco”. In buona sostanza se è prodotta una delega di firma generica senza la precisa indicazione del soggetto al quale è stato attribuito tale potere di sottoscrizione.

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La fattispecie oggetto della sentenza

Ad un Avvocato veniva notificato un avviso di accertamento per riprese dirette ed indirette. Tale avviso veniva impugnato indicando, in particolare, la totale assenza di sottoscrizione per mancata allegazione ed esistenza di delega di firma al soggetto che ha sottoscritto l’atto.

La CTP rigettava le doglianze del contribuente, ma la CTR accoglieva proprio il motivo sulla mancata sottoscrizione dell’atto per mancanza di delega si firma.

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La normativa in questione

L’art. 42, comma 1 e comma 3 , D.p.r. n. 600/1973 espressamente prevede la nullità dell’avviso di accertamento se è carente di sottoscrizione di soggetto legittimato a firmare.

Precisamente:

  • Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

    (…)

    L’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all’ultimo periodo del secondo comma. (…)”

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La decisione della CTR

La CTR Campania, in riferimento all’accoglimento del motivo della mancata delega di firma, ha affermato:

  • LA cesura è fondata. Ai sensi dell’art. 42, comma 1, D.P.R. n. 600/1973 (…). Per il successivo comma 3 (…) La S.C. Più volte si è espressa in merito, sancendo che “in tema di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni di cui all’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell’atto impositivo, sicché non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore”.

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Il cambio di orientamento della Cassazione

Quanto sopra è da considerare, però, con l’ultimo orientamento indicato dalla Suprema Corte. La Cassazione nel tentativo di “salvare” gli avvisi sottoscritti tramite delega, formula una distinzione tra: DELEGA DI FIRMA e DELEGA DI FUNZIONI. Per meglio approfondire tale importante orientamento della Cassazione, si rimanda alla News del 30/03/2019.

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