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INPS: con il decreto su Reddito di cittadinanza è sospesa la prescrizione quinquennale

Circolare INPS n. 122 del 2019 su chiarimenti dei contributi dovuti a pubbliche amministrazioni

L’INPS, con la circolare n. 122 del 6 settembre 2019, ha chiarito che, per le amministrazioni pubbliche iscritte alle casse pensionistiche della Gestione pubblica, i termini di prescrizione quinquennali di cui all’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 sono sospesi dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2021.

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La normativa in questione

A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) è stato introdotto il nuovo comma 10bis all’art. 3 della Legge n. 335/1995.

Tale articolo è quello fatto oggetto d’interpretazione della Cassazione Sezioni Unite n. 23397/2016 (si veda la News del 18 novembre 2016). Basandosi su tale articolo (ai commi 9 e 10) la Suprema Corte ha definitivamente statuito che i contributi si prescrivono in 5 anni e non più in 10 anni.

In buona sostanza il nuovo articolo 10 bis della Legge n. 335/1995 prevede:

  • «10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall’INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore.».

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La Circolare n. 112 del 06 settembre 2019

Tale circolare, nell’interpretare tale novità legislativa e le interpretazione della Suprema Corte ha precisato:

  • La contribuzione afferente ai periodi retributivi che decorrono dal 1° gennaio 2015, esclusa dall’ambito di applicazione della norma, soggiace agli ordinari termini prescrizionali indicati al comma 9 del medesimo articolo 3 della legge n. 335/1995. In particolare, considerato che il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) e il termine di decorrenza coincide con il giorno in cui l’Istituto può esigere la contribuzione, ossia con la data di scadenza del termine per effettuare il versamento (il 16 del mese successivo a quello al quale la contribuzione si riferisce), i versamenti afferenti ai periodi retributivi del 2015 devono essere effettuati nel rispetto dei relativi termini prescrizionali essere effettuati secondo gli ordinari termini di prescrizione, entro il 18 gennaio 2021

Quindi detto articolo rinvia al 31 dicembre 2021 l’applicazione dei termini di prescrizione, di cui ai commi 9 e 10 dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, delle contribuzioni obbligatorie afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014.

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