Prescizione

La cartella non allunga la prescrizione

Nota dell'Ispettorato Nazionale del lavoro n. 7722 del 4 settembre 2019

La cartella di pagamento non allunga la prescrizione a dieci anni per le pretese che hanno prescrizioni più brevi. La cartella è un atto amministrativo e, in nessun caso, può essere paragonata ad una sentenza passata ingiudicato con l’effetto di convertire i termini brevi di prescrizione in quello decennale. Tale affermazione è stata precisata da in una Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 7722 del 4 settembre 2019.

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La posizione assunta dal Riscossore

La nota emessa dall’Ispettorato del Lavoro si è resa necessaria a seguito di un orientamento che segue l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche in contrasto con la Sentenza della Cassazione Sezioni Unite n. 23397/2016 (che esclude l’applicazione dell’art. 2953 c.c. per le cartelle). In particolare, per il Riscossore l’attività di riscossione deve ritenersi soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.).

In buona sostanza il ragionamento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è il seguente.

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Non si deve considerare l’art. 2953 c.c. in riferimento alle cartelle non impugnate, ma proprio l’art. 2946 c.c.

La cartella è un atto del Riscossore che riproduce il ruolo. Quest’ ultimo è di altro soggetto l’Ente creditore (Agenzia delle Entrate). Il Ruolo trasfuso nella cartella è il titolo esecutivo (art. 49 del D.p.r. n. 602/1973: “Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo”). Il Ruolo, quindi, è titolo esecutivo ex lege della cartella una volta riprodotto in essa.

Orbene, con l’ingresso nel rapporto dell’Agenzia della riscossione, quale soggetto avente diritto alla riscossione del credito, a seguito della formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento (in cui, si ripete, lo stesso ruolo è trasfuso), si determina un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito ed il rapporto originario tra Ente creditore (Agenzia delle Entrate), da un lato, e soggetto debitore, dall’altro, viene sottoposto ad una novazione soggettiva (Agente della riscossione al posto dell’ Ente creditore).

Per effetto di tale novazione si ha la nascita del nuovo rapporto obbligatorio (Agenzia della riscossione–debitore) in luogo della precedente che viene estinto (Agenzia delle Entrate-debitore).

E’, appunto, per tale nuovo rapporto obbligatorio (Agenzia della riscossione–debitore) che si deve inquadrare la prescrizione da applicare (non è la stessa del ruolo). Pertanto, visto e considerato che non esiste una specifica norma che identifichi tale prescrizione si applica quella ordinaria decennale dell’art. 2946 c.c.

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La Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro non ha accettato la tesi dell’Agenzia delle Entrate-debitore e, basandosi principalmente sulla Cassazione Sezioni Unite n. 23397/2016, ha chiarito che sia il ruolo, sia la cartella non hanno alcun potere di modificare i termini di prescrizione già insiti nelle pretese richieste.

Il termine di prescrizione è già stabilità dal tipo di tributo/contributo/violazione è inserita nel ruolo e poi nella cartella. Ad esempio:

  • per i contributi la prescrizione è di 5 anni (artt. 9 e 10 Legge n. 335/1995);

  • per le sanzioni tributarie la prescrizione è di 5 anni (art. 20 D.Lgs. n. 472/1997);

  • per gli interessi tributari la prescrizione è di 5 anni (art. 2948 n. 4 c.c.);

  • per la Tari la prescrizione è il 31 dicembre del 5° anno (art. 1, commi 639-700, Legge n. 147/2013)

  • per la Imu la prescrizione è il 31 dicembre del 5° anno (D.Lgs. n. 504/1992);

  • per le violazioni del codice della strada la prescrizione è di 5 anni (art. 28 Legge n. 689/1981)

  • per i semplici tributi (non essendoci specifica norma) la prescrizione è di 10 anni (art. 2946 c.c.)

    [per maggiori e più dettagliate informazioni sui termini prescrizionali di singoli tributi e violazioni, CLICCA QUI]

Precisamente:

  • Con la citata sentenza la Suprema Corte, nel ribadire che la cartella di pagamento ha “natura di atto amministrativo” e come tale “è priva dell’attitudine ad acquisire efficacia di giudicato”, ha ritenuto non applicabile a tali atti la disposizione contenuta nel suddetto art. 2953 c.c., in quanto la stessa trova applicazione alle ipotesi di riscossione coattiva dei crediti solo quando il titolo è costituito da un provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo”. (Nota n. 7722/2019).

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