Verifica fiscale

Verifica fiscale? Conta solo la presenza nei locali

Il limite dei 30 giorni della permanenza per i verificatori nei locali del contribuente

La Suprema Corte, con la sentenza n. 18608 del 11 luglio 2019, affronta la problematica del limite di permanenza dei verificatori presso il domicilio del contribuente (art. 12, co. 5 Legge n. 212/2000). Per la Cassazione, tale violazione della norma, per cui la verifica fiscale non può superare i 30 giorni, si riferisce solo alla permanenza presso i locali del contribuente e non anche alla durata totale della verifica (sull’argomento vedi anche News del 11 settembre 2019).

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La fattispecie oggetto della sentenza

Un contribuente subiva una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza, dal 18/9/2016 al 18/12/2006. Da tale verifica poi scaturiva un avviso di accertamento induttivo ex art. 39, co. 1 D.p.r. n. 600/1973 (veniva disconosciuta l’attendibilità delle scritture contabili). Il contribuente impugnava l’avviso e, tra le varie censure, allegava la violazione dell’art. 12 co. 5 Legge n. 212/2000, perché la durata della verifica fiscale si era svolta ben oltre il limite dei 30 giorni.

Sia la CTP che la CTR rigettavano le impugnazioni. I Giudici Tributari precisavano che per quanto riguarda la durata della verifica fiscale è indispensabile conteggiare i giorni di effettiva presenza dei verificatori presso il domicilio del contribuente. Inoltre la sanzione della inutilizzabilità della documentazione, in caso di violazione dell’art. 12, co. 5, Legge n. 212/2000, non può essere applicata perché non prevista espressamente dalla legge.

Per la cassazione della sentenza della CTR ricorreva alla Suprema Corte il contribuente.

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La norma in questione: art. 12, co. 5, Legge n. 212/2000

Art. 12, co. 5 , Legge n. 212/2000:

  • 5. La permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell’ufficio, per specifiche ragioni. Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l’eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell’arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente”.

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La decisione della Cassazione

Come sopra anticipato, la Suprema Corte ha confermato il proprio orientamento per cui la violazione della disposizione per cui la verifica fiscale non può superare i 30 giorni lavorativi, si riferisce solo alla presenza dei verificatori presso i locali del contribuente.

Il Supremo Consesso ha però indicato altre utili precisazioni sull’applicazione dell’art. 12, co. 5, Legge n. 212/2000.

Vediamole tutte in modo schematico:

  1. i 30 giorni valgono solo per la permanenza dei verificatori preso il domicilio del contribuente verificato;

  2. per il principio di legalità la violazione del termine di 30 giorni non implicherebbe comunque la nullità degli elementi raccolti, non essendo tale sanzione espressamente prevista dalla Legge.

  3. L’eventuale invalidità prevista dall’art. 12, co. 5, Legge n. 212/2000 è sempre affidata al controllo della rilevanza dell’interesse protetto e della gravità del pregiudizio arrecato (se vengono, quindi, lesi diritti fondamentali del contribuente come la difesa, la libertà personale e quella del domicilio, eccetera);

  4. il termine di 30 giorni non è perentorio, visto che può essere prorogato anche se in ipotesi di “particolare complessità”.

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