rottamazione cartelle

Come contestare le rottamazioni del Riscossore

Anomali, calcolo non corretto, rigetto e sospensione dilazioni

In questi giorni il Riscossore sta rispondendo alle istanze del contribuente in relazione alla definizione agevolata dei ruoli.

Orbene, è opportuno conoscere come attivarsi e comportarsi nella circostanza in cui i calcoli dell’Agente della riscossione non sono corretti, oppure nel caso in cui il Riscossore rigetti, anche parzialmente, la richiesta di rottamazione, ecco un piccolo

PRONTUARIO

ANOMALIE DA SEGNALARE A EQUITALIA

In merito ad eventuali anomalie relative alla risposta dell’istanza di definizione agevolata il Riscossore ha messo a disposizione un modulo denominato “SCD”, da presentare e sottoscrivere allo sportello. Tale modello serve, però, solamente per segnalare all’Agente della riscossione anomalie della procedura di “rottamazione ruoli”.

CALCOLO NON CORRETTO DI EQUITALIA

Nel caso in cui l’Agente della riscossione determini l’importo da versare, ma lo stesso non è regolare, l’atto è impugnabile avanti il Giudice Tributario ex art. 19, let. b, D.Lgs. n. 546/1992 (“avviso di liquidazione del tributo”). La comunicazione del Riscossore sarà, appunto, un atto di liquidazione del tributo.

RIGETTO PARZIALE O TOTALE DI EQUITALIA

Nel caso in cui il Riscossore rigetti totalmente o parzialmente la richiesta di rottamazione, l’atto di rigetto è impugnabile avanti il Giudice Tributario ex art. 19, let. h, D.Lgs. n. 546/1992 (“diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari”). La comunicazione è, a tutti gli effetti, un diniego totale o parziale di agevolazioni tributarie.

TERMINI PER L’IMPUGNAZIONE

In entrambi i casi il termine per l’impugnazione è di 60 giorni dalla notifica.

PRECEDENTE DILAZIONE SOSPESA DA RIATTIVARE

Nel caso in cui, prima dell’istanza di rottamazione il contribuente aveva una dilazione attiva e poi sospesa a seguito della richiesta di definizione agevolata, la stessa:

  • Deve non corrispondere i pagamenti della rottamazione;
  • Si applica la previsione dell’art. 19, comma 3bis, D.p.r. n. 602/1973, relativa alla sospensione delle dilazioni a seguito di atto amministrativo o giudiziale, per riattivare le rateazioni. Il contribuente chiede il pagamento del debito residuo nel numero di rate impagate del piano originario oppure in altro numero, non superiori a 72 rate mensili.

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