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VADEMECUM informatico

Cassazione: valida la notifica PEC con copia informatica senza firma digitale

Oggi, sia nel processo tributario, che in quello civile, nonché nella vita di tutti i giorni, dobbiamo affrontare quella che viene definita “rivoluzione digitale”.

Le tecnologie informatiche e della comunicazione ci costringono ad affrontare ed a fare affidamento su strumenti nuovi e diversi, come il foglio o il documento informatico, la firma digitale, la PEC eccetera.

Oltre al grosso problema della verifica della legittima formazione ed invio cartelle da parte del Riscossore, tramite PEC.

Al fine di meglio orientarsi formuliamo un VADEMECUM INFORMATICO (si veda anche lo schema del Decreto SEMPLIFICAZIONE che ha introdotto novità sull’Evoluzione digitale anche dell PA, CLICCA QUI)

Tale strumento è relativo, in particolare, alle norme che disciplinano il processo di notifica degli atti tributari:

D.Lgs. n. 82/2005 (CAD);

D.P.R. n. 68/2005;

D.P.C.M. del 22 febbraio 2013;

D.P.C.M. del 13 novembre 2014.

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Per conoscere le sentenze relative a NOTIFICA PEC: clicca qui

Per conoscere le sentenze relative al DOMICILIO DIGITALE: clicca qui

Per conoscere le sentenze relative alla FIRMA DIGITALE: clicca qui.

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VADEMECUM INFORMATICO 

Termini Norme e giurisprudenza Descrizione/Spiegazione
FORMATO FILE MODIFICABILI D.p.c.m. del 13 novembre 2014 Documenti elaborabili: .doc; .docx; .odt.Fogli di calcolo: .xls; .xlsx; .ods.Immagini: .jpg; tif (tiff); bmp.
TERMINIUTILIZZATI

DAL

LEGISLATORE

Art. 3 del D.p.c.m. del 13 novembre 2014 File informatico(“informatica”): è un file (modificabile e non modificabile) che rimane sullo strumento di lavoro. Ad esempio: computer, tablet, PC ecceteraStrumento telematico(“telematica”): è lo strumento che trasmette un file, la trasmissione.

Quando il legislatore si riferisce a strumenti telematici intente strumenti la cui trasmissione avviene tramite internet (canale non fisico). Ad esempio: Pec, email, gestionale, eccetera.

Supporto informatico: è lo strumento in grado di archiviare, conservare e trasportare un file informatico. Ad esempio: la chiavetta, il CD-ROM, il floppi eccetera.

Registrazione informatica delle informazioni: è il protocollo informatico.

DOCUMENTO INFORMATICO (o nativo digitale) Art. 1, co. 1, let. p) e Art. 20, co. 1.bis, e art. 40 del D.Lgs. n. 82/2005 (modificato dal D.Lgs. n. 235/2010)Art. 3 D.p.c.m. del 13 novembre 2014 e art. 1, let. f del D.p.r. n. 68/2005 E’ quel documento elettronico che “archivia” (“contiene la rappresentazione informatica”), con apposizione di Firma Digitale, atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.In buona sostanza è il documento Word (ad esempio) che diventa PDF o PDF/A, senza che venga stampato il documento. PER CONVERTIRE UN PDF IN PDF/A PUOI CLICCARE QUI

PER COMPRIMERE UN PDF DI OLTRE 10 MB, PUOI CLICCARE QUI

DOCUMENTO ANALOGICO (cartaceo) Art. 1, co. 1, let. P-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (modificato dal D.Lgs. n. 235/2010) E’ quel documento che “archivia” in modo tradizionale ( “contiene la rappresentazione NON informatica”) atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
FIRMA DIGITALE

Art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005 (modificato dal D.Lgs. n. 235/2010);

D.p.c.m. del 22/2/2013.

Vedi anche Cass. SS. UU. n. 10266/2018 e Cass. SS. UU. n. 14917/2016.

La firma digitale è l’equivalente informatico di una tradizionale firma autografa apposta su carta con le seguenti caratteristiche:Autenticità: la Firma Digitale garantisce l’identità della sottoscrizione.

Integrità: la Firma Digitale assicura la immodificabilità del documento inviato.

Validità legale: la Firma Digitale da’ piena validità legale al documento inviato.

La firma digitale ha in sé i dati anagrafici del suo proprietario. Una volta sottoscritto il documento con la firma digitale, vi è una presunzione giuridica che la firma sia del proprietario della firma digitale.

Quando viene firmato un documento con firma digitale il documento cambia il suo codice binario identificativo perché è così composto: 1. Dati identificativi del documento firmato;

2. Vengono aggiunti i dati che identificano il soggetto che ha firmato;

3. Vengono aggiunti i dati che identificano la scadenza della firma digitale;

4. Viene aggiunto l’orario indicato nel PC che viene usato (che può non essere quello reale, quindi non è un dato certo, salvo l’utilizzo della marca temporale).

PER VERIFICARE LA REGOLARITA’ E LA PATERNITA’ DI UNA FIRMA DIGITALE, CLICCA QUI.

PER INDIVIDUARE L’IMPRONTA HASH DI UN AFIRMA DIGITALE: HASH: CLICCA QUI

DUPLICATO INFORMATICO Art. 1, co. 1, let. i-quinquies) del D.Lgs. n. 82/2005 (modificato dal D.Lgs. n. 235/2010) E’ quel documento ottenuto tramite rappresentazione informatica, con apposizione di Firma Digitale, del file originale (“sequenza di valori binari”).Il duplicato informatico è paragonato al documento informatico. Entrambi sono detti “atti nativi digitali”

In buona sostanza è il “copia e incolla” di un file (non del testo).

In tale modo il duplicato informatico avrà la stessa sequenza dei valori binari del documento informatico originale. Diventano indistinguibili.

COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO Art. 23bis del D.Lgs. n. 82/2005 (modificato dal D.Lgs. n. 235/2010);Art. 5 e art. 6 D.p.c.m. del 13 novembre 2014

Art. 1, let. i-ter, D.Lgs. n. 82/2005

E’ quella copia digitale del documento nato digitale con le seguenti caratteristiche:- estratto dal fascicolo informatico;

– assenza di Firma Digitale.

In buona sostanza è il documento word che viene trasformato in altro file informatico, ad esempio in .pdf.

COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO (cartacea) Art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005 (modificato dal D.Lgs. n. 235/2010);Art. 4 comma 3, D.p.c.m. del 13 novembre 2014 E’ quel documento informatico che si genera e si ottiene in formato “.pdf.” (formato universale del file) dopo aver effettuato la scansione di un documento cartaceo.In buona sostanza è il documento informatico che ha in contenuto identico (immagini, scritte) a quello analogico (cartaceo).

E’ la scansione del documento cartaceo, oppure è la fotografia del documento cartaceo.

COPIA ANALOGICA (cartacea) DI DOCUMENTO INFORMATICO Art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 (modificato dal D.Lgs. n. 235/2010) E’ la trasformazione di un documento digitale in uno cartaceo.In buona sostanza E’ la stampa di un file.

Serve l’attestazione di conformità.

INDICI UFFICIALI DELLE DOVE TROVARE I CORRETTI INDIRIZZI PEC (Domicilio digitale)

Art. 5 del D.L. n. 179/2012 (conv. dalla Legge n. 221/2012);

D.L. n. 158/2008 (conv. dalla Legge n. 2/2009);

D.p.r. n. 68/2005;

Decreto del 2/11/2005 con il relativo allegato tecnico;

Artt. 6, 45, 46, 47, 48 e 54 del D.Lgs. n. 82/2005 (modificato dal D.Lgs. n. 235/2010).

Domicilio digitale

Gli indirizzi PEC legislativamente corretti sono solo quelli indicati in specifici indirizzi governativi:

Elenco PP.AA. vi sono tutti gli indirizzi di tutte le pubbliche amministrazioni e delle società pubbliche o gestite dallo stato o da enti pubblici (qui trovi gli indirizzi corretti ed ufficiali dell’Agenzia delle Entrate e del Riscossore per la notifica di atti tributari avanti alle CTP ed alle CTR).

www.indicepa.gov.it: (IPA)  anche tale indice serve per estrarre gli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni, ma a condizione che la PEC della P.A. in questione NON risulti nell’elenco PP.AA.

ReGIndE: vi sono tutti gli indirizzi delle società e dei professionisti iscritti in appositi albi (qui trovi gli indirizzi corretti ed ufficiali dell’Agenzia delle Entrate e del Riscossore per la notifica di atti civili o per la notifica dei ricorsi in Cassazione);

IniPec: vi sono tutti gli indirizzi delle società e dei professionisti iscritti in appositi albi (qui trovi gli indirizzi corretti ed ufficiali dell’Agenzia delle Entrate e del Riscossore per la notifica di atti tributari avanti alle CTP ed alle CTR);

– indice INAD per le persone fisiche che hanno richiesto la registrazione (art. 24 Decreto Legge n. 76/2020). Per saperne di più CLICCA QUI

La notifica ad uno degli indirizzi indicati in tali registro governativi comporta la efficacia totale e la piena legittimità della notifica PEC.

Altri indirizzi PEC (validi ed esistenti) non presenti in tali registri NON garantiscono la validità della notifica (salvo che il destinatario non abbia comunicato espressamente di voler le notifiche a tale indirizzo Pec).

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