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Cassazione: si può impugnare il ruolo per far annullare i debiti tributari

Non esiste litisconsorzio necessario tra Ente impositore e Riscossore

La Cassazione, con la ordinanza n. 23705 del 24 settembre 2019, ha chiarito diversi punti controversi in riferimento al processo tributario. In particolare ha confermato che il contribuente può impugnare il ruolo per chiedere l’annullamento dei relativi debiti, visto che ne ha interesse essendo anche uno degli atti impugnabili previsti dall’art. 19 D.Lgs. n. 546/1992.

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Come sopra anticipato tale pronuncia della Suprema Corte ha toccato diversi argomenti:

  1. la chiara possibilità per il contribuente di impugnare il ruolo;

  2. cosa si intende per motivazione apparente di una sentenza;

  3. non esiste litisconsorzio necessario tra Ente impositore e Riscossore (quindi se viene citato in giudizio l’Ente impositore in riferimento anche alla nullità della notifica delle cartelle, esso è tranquillamente legittimato a difendersi senza chiamare in causa il Riscossore).

Tuttavia, qui tratteremo solo il primo punto.

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La chiara possibilità di impugnare il ruolo per annullare i debiti tributari

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La distinzione tra “Ruolo” ed “Estratto di ruolo”

Anche se il Riscossore e gli Enti impositori, nel contenzioso, tentano pedissequamente a far dichiarare illegittimo un ricorso formulato contro il solo ruolo, per la Cassazione tale modalità d’impugnazione è legittima e possibile.

Fin dalla Cassazione Sezioni Unite n. 19704 del 2 ottobre 2015 è stato ben chiarita la distinzione tra ruolo ed estratto di ruolo:

  • L’estratto di ruolo: è solo un elaborato informatico ed appartiene al Riscossore (in pratica solo le stampe che ci rilascia l’Agenzia delle Entrate Riscossione quando andiamo a chiedere la nostra posizione debitoria con il fisco). Questo non è impugnabile.

  • Il ruolo: è il titolo che “giustifica” la pretesa mossa dal Riscossore. Esso è impugnabile, anche se non in modo autonomo (concretamente esso non esiste, è solo un flusso informatico, per questo non può essere impugnato autonomamente). Esso viene riprodotto nella cartella e tramite di essa viene posto a conoscenza del contribuente e, quindi con la cartella si può impugnare il ruolo.

    Tuttavia, se si eccepisce che la cartella non è stata notificata, il ruolo si può impugnare tramite l’estratto di ruolo (quindi andando a prendere la stampata dal Riscossore). In tal modo il ruolo è impugnabile.

    Inoltre, il ruolo è espressamente indicato nell’elenco dell’art. 19 D.Lgs. n. 546/1992 come uno degli atti impugnabili.

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La difesa anticipata

Successivamente, la Cassazione precisa che è ammissibile richiedere al Giudice di far annullare i debiti iscritti a ruolo (l’interesse ex art. 100 c.p.c.), tramite l’impugnazione dell’estratto di ruolo.

Questa è la cosiddetta difesa anticipata. Essa è la possibilità di difendersi, in caso di non notifica delle cartelle, impugnando il ruolo (tramite l’estratto) senza aspettare l’atto successivo che può anche essere un pignoramento (Cass. n. 13584/2017; Cass. n. 22184/2017; Cass. n. 1302/2018; Cass. n. 29568/2018).

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Sempre il rispetto dei termine d’impugnazione

In tutte le sentenze che hanno confermato tale possibilità di difesa anticipata tramite la contestazione del ruolo, hanno precisato, però, che deve essere rispettato il termine d’impugnazione ex art. 21 D.Lgs. n. 546/1992 (impugnazione entro 60 giorni).

In buona sostanza, se si vuole impugnare i debiti iscritti a ruolo tramite l’estratto di ruolo (elaborato informatico), quest’ultimo deve avere una data che, rapportata al momento di notifica del ricorso, rispetti il termine dei 60 giorni.

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Le pronuncia della Cassazione in commento

Ebbene, quanto precisato dalle sentenze della Cassazione (di cui alcune sopra indicate) è stato ulteriormente confermato con l’Ordinanza n. 23705/2019.

Tale Ordinanza, sul tema dell’impugnabilità del ruolo, ha statuito:

  1. Vi è interesse giuridico (art. 100 c.p.c.) del contribuente nell’impugnare il ruolo tramite l’estratto di ruolo:

    è stato tuttavia anche evidenziato che le cose stanno diversamente laddove l’impugnazione investa l’estratto di ruolo per il suo contenuto, ossia in riferimento agli atti che nell’estratto di ruolo sono indicati e riportati e cioè il ruolo e la cartella, mai notificati” (Cass. n. 23705/2019).

  2. Tale estratto di ruolo deve avere una data che rispetti il termine di 60 giorni d’impugnazione dell’art. 21 D.Lgs. n. 546/1992:

    resta poi fermo il principio che la impugnazione dell’estratto di ruolo è soggetta al rispetto del termine generale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 essendo ininfluente la facoltatività dell’impugnazione dell’estratto (per la permanenza, in capo al contribuente, del diritto di impugnare anche il primo atto impositivo tipico successivamente notificatogli)” (Cass. n. 23705/2019).

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