Testimoni nel processo Tributario

Si possono portare i testimoni nel processo Tributario

Per il principio del giusto processo anche il contribuente può produrre dichiarazioni di terzi

La Cassazione, con l’ordinanza n. 24531 02 ottobre 2019, ha stabilito che anche il contribuente, come per l’Amministrazione Finanziaria, può utilizzare a proprio favore le dichiarazioni di terzi acquisite fuori dal processo, con atto notorio. Per la Suprema Corte, anche per il principio della parità delle parti processuali, il Giudice tributario ha l’obbligo di valutare tali dichiarazioni come indiziai, fini della sua decisione (si veda anche News del 29 marzo 2017).

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La fattispecie oggetto della sentenza

L’Agenzia della Entrate emetteva verso un contribuente un avviso di accertamento relativo alla contestazione di diverse fatture, perché supposte oggettivamente inesistenti.

Tale avviso veniva impugnato avanti alla competente Commissione Tributaria Provinciale che dava ragione al contribuente, basandosi principalmente su degli atti notori con oggetto dichiarazioni di terzi, che confermavano la veridicità delle operazioni poste a base delle fatture contestate.

L’Ufficio ricorreva in appello e la CTR, oltre a ritenere tardiva la costituzione del contribuente e il suo appello incidentale, riformava la sentenza di primo grado a favore dell’Agenzia delle Entrate.

Nel merito la CTR aveva ritenuto non ammissibili gli atti notori con oggetto le dichiarazioni di terzi, prodotte dal contribuente.

Avverso la decisione della CTR ricorreva in Cassazione il contribuente.

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Le norma in questione

  • Art. 2697 c.c. (Onere della prova): “1. Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. 2. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui si fonda”.

  • Art. 2729 c.c. (Presunzioni semplici): “1. Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. 2. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.

  • Art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992 (Poteri delle commissioni tributarie): “Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale

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Sulla decisione della cassazione

La Suprema Corte ha accolto il secondo ed il terzo motivo del ricorso del contribuente.

In buona sostanza la Cassazione ha ammesso tale prova documentale anche per il contribuente, se acquisita nel rispetto delle garanzie del contraddittorio e nel rispetto del principio della parità delle armi in sede processuale (l’Agenzia può tranquillamente far basare i propri avvisi di accertamento su dichiarazioni di terzi assunte in sede del contribuente tramite Processi Verbali).

Inoltre, il Supremo Consesso ha precisato che tali dichiarazioni di terzi sono solo presunzioni e non già prove (come i Processi Verbali dell’Agenzia), ma possono essere posti a base del ragionamento del giudice.

I punti più importanti della sentenza sono i seguenti:

  • questa Corte ha precisato che, nel processo tributario, “il divieto di prova testimoniale posto dall’art. 7, decreto legislativo n. 546/1992, si riferisce alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l’impossibilità di utilizzo, ai fini del decisione, le dichiarazioni che gli organi dell’amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento che, proprio perché possono concorre a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice”.

  • tali dichiarazioni hanno il valore probatorio degli elementi indiziari e, qualora rivestano i caratteri di gravità, precisazione e concordanza di cui all’art. 2729 cod. civ, danno luogo a presunzioni”.

  • infatti tale divieto di ammissione della prova testimoniale non discende la inammissibilità della prova per presunzioni, ai sensi dell’art. 2729, comma secondo, cod. civ., secondo il quale le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova testimoniale – poiché questa norma, (…) non è applicabile nel contenzioso tributario “.

  • al fine di evitare che l’ammissione di tali dichiarazioni possa pregiudicare la difesa del contribuente ed il principio di uguaglianza delle parti, è necessario riconoscere che, al pari dell’Amministrazione finanziaria, anche il contribuente possa introdurre nel giudizio innanzi alle Commissioni tributarie dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale per far valere le proprie ragioni e tali dichiarazioni devono assurgere a rango di indizi, che necessitano di essere valutati congiuntamente ad altri elementi”.

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