INPS-PensioneSostituzione Processuale

Prescrizione dei contributi? Per l’annullamento delle cartelle deve essere chiamato solo e sempre l’INPS

Chi è il sostituto processuale?

La Cassazione, con la sentenza n. 24371 30 settembre 2019, ha ulteriormente precisato che, in caso di azione giudiziale per l’accertamento negativo dei contributi, l’unico soggetto passivo da citare è l’ente creditore: l’INPS.

Il Riscossore non è soggetto necessario per tale azione di accertamento (si vedano però anche le News del 9/05/2017 e News del 01/3/2018).

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La fattispecie oggetto della sentenza

Un contribuente, probabilmente tramite l’impugnazione degli estratti di ruolo (sul punto la sentenza non è chiara), chiama in giudizio solo il Riscossore per far dichiarare estinti i relativi debiti contributivi.

Con il ricorso avanti al Giudice del lavoro l’imprenditore eccepisce che le cartelle indicate in tali estratti di ruolo non gli erano mai stati notificati, inoltre tali contributi risultano, oramai, prescritti per il trascorrere dei 5 anni.

Nel costituirsi il Riscossore eccepiva, in particolare, che lui non era il soggetto legittimato (passivo) e resistere all’azione del ricorrente, dove essere allargato il contraddittorio anche all’Ente creditore: INPS.

Il Tribunale non integrava il contraddittorio con l’INPS e dava ragione al contribuente.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorreva in appello e la Corte riformava la decisione di primo grado.

In particolare il Giudice d’appello statuiva: “essendo mancato qualsiasi atto di esecuzione susseguente alla cartella, l’azione intrapresa aveva avuto come oggetto effettivo l’accertamento negativo del credito, per cui l’unico soggetto legittimato al contraddittorio avrebbe potuto essere l’inps, quale ente impositore, come eccepito espressamente in primo grado dalla società di riscossione”.

Per la riforma della sentenza della Corte d’Appello ricorreva in Cassazione il contribuente.

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Sulla decisione della cassazione

Nel ricorso per Cassazione il contribuente formulava tre motivi, ma la Corte affronta subito il terzo, perché lo definiva dirimente.

Con tale terzo motivo l’imprenditore eccepiva che la Corte aveva errato nell’accogliere l’appello del Riscossore, perché lui aveva interesse (art. 100 c.p.c.) a chiedere al giudice di far annullare i contributi, direttamente e solo contro il Riscossore (art. 39 D.Lgs. n. 112/1999). Su tale ultimo punto la sentenza non è chiara, ma possiamo ipotizzare che il contribuente abbia sollevato la legittimità della sua azione solo verso il Riscossore, perché quest’ultimo è il sostituto processuale dell’INPS. In buona sostanza, se citato in giudizio l’Agente della riscossione, anche con motivi relativi all’ “attività” dell’INPS, il primo sta in giudizio anche per il secondo (art. 39 D.Lgs. n. 112/1999, letto assieme all’art. 81 c.p.c., vedi anche News del 01/03/18). Il Riscossore sostituisce in processo anche l’INPS.

Sul punto, però, la Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente statuendo che:

  • Osserva la Corte che è preliminare la trattazione del terzo motivo, data la sua natura dirimente, in quanto lo stesso è incentrato sulla contestazione della sussistenza della legittimazione passiva dell’Inps, condizione dell’azione, questa, considerata, invece, fondamentale dalla Corte territoriale ai fini del rigetto dell’opposizione. Invero, la Corte di merito ha respinto l’opposizione dopo aver rilevato che la stessa era stata proposta nei confronti della società di riscossione e non dell’ente impositore, quale titolare della pretesa contributiva, unico legittimato a contraddire in merito alla sua fondatezza. Il motivo è infondato.

    (…) Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, notificata dall’istituto di credito concessionario per la riscossione di contributi previdenziali pretesi dall’INPS, la legittimazione passiva spetta unicamente a quest’ultimo ente, quale titolare della relativa potestà sanzionatoria, mentre l’eventuale domanda in opposizione, attiene a tale oggetto, formulata contestualmente anche nei confronti del concessionario della gestione del servizio di riscossione tributi, deve intendersi come mera “denuntiatio litis” che non vale ad attribuirgli la qualità di parte

  • (…) “Anche di recente (…) si è ribadito che << L’agente per la riscossione non è litisconsorzio necessario nella controversia avente ad oggetto esclusivamente il diritto di credito contributivo (…), perché l’eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti “ultra partes” verso l’esattore, senza necessità che questi abbia partecipato al processo”.

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Orbene, tale decisione della sentenza qui in commento sembra contraddittoria con altre precedenti (si vedano le News del 9/05/2017 e News del 01/3/2018). Tuttavia, è sempre necessario valutare gli elementi processuali della causa, che qui, però, non conosciamo.

Quindi l’individuazione del legittimo soggetto passivo da citare in giudizio deriva sempre da:

  1. come si formula la domanda al Giudice, quindi il petitum (cosa si chiede: di annullare un atto, di accertare negativamente un credito, eccetera),

  2. come si formula il ricorso (quali sono i motivi sollevati e quale è il loro oggetto).

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