Decreto Fiscale

Decreto Fiscale. Analisi degli articoli: 2, 3 e 4

Scarica il Decreto Fiscale n. 124 del 26 ottobre 2019

Il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il DECRETO FISCALE n. 124 del 26/10/2019 (qui puoi scaricarlo senza la relazione tecnica, oppure scarica il Decreto Fiscale del 16 ottobre 2019 con relazione tecnica). Oltre a confermare lo spostamento del pagamento della prima rata della Rottamazione Ter di luglio 2019 a fine novembre 2019 (art. 37 del Decreto Fiscale), tale Decreto Fiscale prevede diverse novità fiscali. Oggi analizzeremo gli articoli 2, 3 e 4 di tale decreto. 

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DECRETO FISCALE

ECCO GLI ARTICOLI 2, 3 e 4

ARTICOLO DEL DECRETO n. 124/2019

TESTO

COMMENTO

ART. 2 – Cessazione partite IVA ed inibizione compensazione

All’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti*:2-quater. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo;

2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.

2-sexies. (…) ”.

– Tale articolo attua una deroga all’art. 8, comma 1, dello Statuto del Contribuente (“L’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione”).

Detta esclusione opera solo se la cessazione della partita Iva è conseguenza del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate;

– L’esclusione vi è a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.

ART. 3 – Contrasto alle indebite compensazioni

1. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.”.

2. All’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223**, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:

a) le parole “di cui al comma 49,” e le parole “ritenute alla fonte,” sono soppresse;

b) dopo le parole “attività produttive” sono inserite le seguenti “, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta”.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

4. (…)

5. All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49-ter è inserito il seguente: “49-quater. Qualora in esito all’attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa entro il termine indicato al medesimo comma 49-ter. Con comunicazione da inviare al contribuente è applicata la sanzione di cui all’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate. L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Le disposizioni di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento adottato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate.”.

6. All’articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: “2-ter. Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo di cui all’articolo 49-ter del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”.

7. (…)

– Tale articolo 3 prevede un rinvio della compensazione orizzontale dei tributi e contributi (la compensazione orizzontale, in buona sostanza, è il pagamento dei debiti attraverso i crediti, di qualsiasi natura – tributi diretti e indiretti, contributi – e di enti diversi).

– Quindi, in base alla normativa vigente fino all’anno 2018 il contribuente poteva, fin dal mese di gennaio, compensare l’iva a debito con il credito che sarebbe risultato successivamente nella denuncia dei redditi.

– Con la nuova normativa di tale art. 3, il contribuente NON può compensare subito il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi, ma deve attendere il decimo giorno successivo a quando riuscirà a trasmettere tale dichiarazione. Quindi l’Iva di gennaio dovrà essere pagata.

– Tale limite alla compensazione dei crediti, sarà in vigore per i crediti maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019. Quindi per tutto il 2019 si potrà compensare come è sempre stato.

ART. 4 (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse)

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l’articolo 17 è aggiunto il

seguente:“Art. 17-bis: (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione

del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di

manodopera) 1. In deroga alla disposizione di cui all’articolo 17 comma 1, i soggetti di

cui all’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973 n. 600 residenti a fini delle imposte dirette nello Stato ai sensi degli articoli 2

comma 2 e 7 comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 che affidano il compimento

di un’opera o di un servizio ad un’impresa sono tenuti al versamento delle ritenute di

cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600, del

1973, 50 comma 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e 1 comma 5 decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

2. L’obbligo di cui al comma 1 è relativo a tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa

appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato

nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

(…)

15. In deroga alla disposizione di cui all’articolo 17 comma 1, per le imprese

appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici di cui comma 1 del presente articolo, è esclusa la facoltà di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali,assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

(…)

– Tale articolo ha come oggetto le imprese appaltatrici/affidatarie e le imprese subappaltanti, nonché i lavoratori impiegati

– Con il comma 1 di tale art. 4 si prevede l’obbligo di versamento dei sostituti (società, persone fisiche che svolgono attività commerciale, professionisti eccetera, art. 23, comma 1, D.p.r. n. 600/1973) dei tributi (Ritenute su dipendenti, art. 23 e art. 24 D.p.r. n. 600/1973; Addizionali regionali Irpef, art. 50 D.Lgs. n. 446/1997; Addizionali comunali Irpef, art. 1 D.Lgs. n. 360/1998) dei lavoratori sostituiti, anche se l’opera da eseguire è subappaltata.

Quindi il legislatore vuole tutelare e garantire il pagamento dei tributi (trattenute/ritenute) dei lavoratori dipendenti

– Al comma 15 di tale articolo invece si individuano solo i contributi previdenziali. Il divieto di compensazione vale, quindi, solo per i contributi dovuti per i lavoratori dipendenti impiegati nei lavori di appalto.

Il secondo periodo di tale comma è specifico nel riferirsi solo ai contributi. Quindi per il legislatore tali contributi posso solo essere pagati.

 

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