Decadenza ed illegittimità

Opposizione agli atti esecutivi, iscrizione a ruolo della fase di merito ha il termine ordinario di 10 giorni e non “ridotto alla metà”

La riduzione del termine dell'art. 618 c.p.c. non è relativo alla costituzione dell'attore

La Suprema Corte, nel derimere una vicenda relativa alla tardiva iscrizione a ruolo di una opposizione agli atti esecutivi, ha statuito che il termini “ridotti della metà” previsti dall’art. 168 c.p.c. sono relativi solo ai termini per l’instaurazione del giudizio (notifica dell’atto di citazione o del deposito del ricorso, a seconda del tipo di rito impiegato). Quindi il termine per l’istanza di iscrizione a ruolo è sempre di 10 giorni (Cass. n. 24224 del 30 settembre 2019).

*****

La fattispecie oggetto della sentenza

La società B snc, con titolo esecutivo, formulava atto di pignoramento presso terzi verso la Società C srl. Il terzo era la Società G Spa che era debitrice verso la società C srl.

Il Tribunale, ex art. 549 c.p.c., ritenne che la Società G spa non fosse debitrice della società C srl e rigettava la richiesta della creditrice B snc.

Quest’ultima proponeva opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., avverso tale ordinanza del Tribunale. Il Giudice, dopo la fase sommaria,  fissava al 13/5/2016 termine perentorio per l’introduzione della fase di merito del giudizio.

La Società B snc notificava l’atto di citazione per la fase del merito il 20/4/2016 alla G Spa ed il 19/5/2016 alla C srl (che aveva sede all’estero).

Tuttavia, la Società B snc si costituiva in giudizio il 30/4/2016 nel termine di 10 giorni ex art. 165 c.p.c.

Il Tribunale dichiarava improcedibile l’opposizione formulata, nel merito, dalla Società B snc, perché la costituzione a ruolo doveva avvenire nel termine ridotto di 5 giorni ( non in 10 giorni). Per il Tribunale l’indicazione “i termini a comparire …. sono ridotti della metà” dell’art. 618 c.p.c. sono relativi anche alla costituzione a ruolo dell’attore. 

La sentenza del Tribunale veniva impugnata in Cassazione dalla Società B snc con un solo motivo, relativo alle seguenti considerazioni:

  • l’art. 618 c.p.c., nell’indicare che i termini a comparire sono ridotti alla metà, non si riferisce alla costituzione a ruolo dell’attore, ma solo alla chiamata in causa di controparte (notifica dell’atto di citazione);

  • anche se si volesse considerare che l’art. 618 c.p.c. prevede la riduzione a metà dei termini di costituzione dell’atto, l’inottemperanza di tale termine dimezzato non può comportare l’improcedibilità dell’opposizione, ma, al più, l’estinzione del processo per inattività delle parti (art. 307 c.p.c.);

  • inoltre, la costituzione di controparte, che si è anche difesa nel merito, avrebbe sanato tale tardiva costituzione ed il Giudice avrebbe dovuto, lo stesso, esaminare la causa.

*****

Gli articoli in questione

Art. 163-bis. c.pc. Termini per comparire.

Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell’udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi  non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all’estero.

Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell’attore e con decreto motivato in calce dell’atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma.

Se il termine assegnato dall’attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest’ultimo termine, l’udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall’attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all’attore, almeno cinque giorni liberi prima dell’udienza fissata dal presidente”.

Art. 618 c.p.c. Provvedimenti del giudice dell’esecuzione.

Il giudice dell’esecuzione fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.

All’udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile.

Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell’articolo precedente primo comma.”.

*****

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte da’ ragione alla Società B snc e statuisce che il termine ridotto alla metà dell’art. 618 c.p.c non è relativo alla costituzione in giudizio dell’attore.

La Cassazione, dopo aver inquadrato due differenti orientamenti sulla riduzione a metà dei termini per costituzione, ha confermato quello maggioritario che stabilisce che la costituzione in giudizio dell’attore deve essere effettuata sempre nei 10 giorni.

Precisamente:

a) l’art. 618 c.p.c non prevede alcuna diminuzione del termine di costituzione in giudizio;

b) se anche vi fosse tale tardiva costituzione dell’opponente, essa sarebbe sanata dalla tempestiva costituzione dell’opposto, ex art. 171, comma 2, c.p.c.;

c) in ogni caso l’iscrizione della causa a ruolo è atto distinto per natura e per effetti dalla costituzione in giudizio, sicché la mancanza o la tardività della prima non sortirebbe alcun effetto sulla procedibilità della domanda di opposizione.

Inoltre il Supremo Consesso ha precisato che secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) le sentenza che dichiarino inammissibile una impugnazione per ragioni formali possono dirsi coerenti con la CEDU solo quando la causa di inammissibilità sia prevista dalla legge, possa essere prevista ex ante e non sia di derivazione giurisprudenziale.

Se è di derivazione giurisprudenziale essa deve essere:

  • non frutto di una interpretazione troppo formalistica;

  • risulti comunque da un orientamento consolidato (la giurisprudenza che prevede il termine dimezzato per l’iscrizione a ruolo è minoritaria);

  • chiara ed univoca.

Articoli Correlati

Back to top button