Imposta di registro

Imposta di registro. Per il mutuo dissenso si applica l’imposta proporzionale

Per la clausola risolutiva espressa si può applicare l'imposta fissa

L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 439 del 2019, precisa se, in caso di risoluzione di un contratto tramite mutuo consenso, si applica l’imposta di registro in misura fissa oppure quella proporzionale del 9%. Con tale interpello l’Ufficio fa una chiara distinzione tra risoluzione contrattuale tramite clausola risolutiva espressa e risoluzione per “mutuo consenso” di tutte le parti.

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Norma in questione

Art. 28 D.p.r. n. 131 del 26 aprile 1986 (Risoluzione del contratto)

1. La risoluzione del contratto è soggetta all’imposta in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto. Se è previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica l’imposta proporzionale prevista dall’art. 6 o quella prevista dall’art. 9 della parte prima della tariffa.”

2. In ogni altro caso l’imposta è dovuta per le prestazioni derivanti dalla risoluzione, considerando comunque, ai fini della determinazione dell’imposta proporzionale, l’eventuale corrispettivo della risoluzione come maggiorazione delle prestazioni stesse”.

Art. 1372 c.c. (efficacia del contratto)

Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge

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Il quesito

Il Contribuente rappresenta che ha venduto il diritto di piena proprietà per la quota indivisa di 1/2 e il diritto di nuda proprietà per la residua quota indivisa di 1/2, di un’abitazione. Il corrispettivo della vendita per accordo delle parti, dovrebbe essere interamente versato entro il 31 dicembre del 2019, senza interessi.

Successivamente, le parti hanno deciso di non dar corso al pagamento del corrispettivo pattuito, ma di procedere alla stipula di un contratto di risoluzione per “mutuo consenso” (ex art. 1372 c.c.), senza corrispettivo, del precedente contratto di compravendita.

Pertanto, a parere del contribuente istante, l’unica obbligazione derivante dallo stipulando atto di risoluzione per “mutuo consenso” della compravendita è quella a carico della parte acquirente di restituire l’immobile alla parte venditrice.

Vengono quindi chiesti con interpello chiarimenti sulla corretta tassazione, ai fini dell’imposta di registro, applicabile all’atto di risoluzione per “mutuo consenso” della compravendita immobiliare.

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La soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il Contribuente ritiene che la riconsegna della immobile e la risoluzione del contratto per “mutuo consenso” delle parti non assuma rilievo ai fini dell’imposta proporzionale di registro.

A sostegno della propria tesi richiama la sentenza della Corte di Cassazione del 31 ottobre 2012, n. 18844, con la quale è stato affermato che il contratto di “mutuo consenso” è un contratto autonomo, dotato di un’autonoma causa, concluso al fine di estinguere gli effetti del precedente atto, qualunque sia la causa di quest’ultimo.

Inoltre, l’istante, richiama la risoluzione n. 20/E del 14 febbraio 2014, ritenendo che le considerazioni contenute nel citato documento di prassi, in tema di risoluzione per “mutuo consenso” di un atto donazione, siano valide anche per le ipotesi di risoluzione per “mutuo consenso” di un atto di compravendita.

Pertanto, il contratto di risoluzione in esame, a parere dell’istante, dovrebbe essere assoggettato alle imposte di registro (ipotecaria e catastale) nella misura fissa di euro 200 e non a quella proporzionale.

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Il parere dell’Agenzia delle Entrate

Nell’argomentare la propria tesi interpretativa (contraria a quella prospettata dal contribuente istante), l’Agenzia delle Entrate analizza in modo puntuale e completo la tassazione del registro, sia per la risoluzione contrattuale per “mutuo consenso”, sia per altre forme di risoluzione.

Precisamente:

1. l’ipotesi di clausola risolutiva espressa, contestuale al contratto originario (o entro il secondo giorno dalla stipula del contratto):

  • si applica l’imposta proporzionale solo se per la risoluzione è previsto un corrispettivo e solo sull’ammontare di quest’ultimo;

  • si applica invece l’imposta in misura fissa se NON è previsto con la clausola risolutiva espressa un corrispettivo.

2. l’ipotesi di risoluzione del contratto originale con “mutuo consenso”. Il Contratto di “mutuo consenso” è un nuovo contratto di natura solutoria e liberatoria, con contenuto uguale e contrario a quello del contratto originale (Cass. n. 17503/2005). Il mutuo dissenso è occasione del manifestarsi della stessa capacità contributiva espressa da un contratto a parti inverse – retrocontratto – (si veda Cass. n. 24506/2018). Quindi al “mutuo consenso” si applica sempre l’imposta nella misura proporzionale del 9%.

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