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Rottamazione Liti: domanda doveva essere depositata entro il 10 giugno 2019. ANZI, LA CASSAZIONE CI RIPENSA

La Suprema Corte modifica il proprio orientamento e afferma la non perentorietà del termine del 10 giugno 2019

La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 28493 del 6 novembre 2019, ha precisato che il termine previsto per il deposito della domanda della Definizione Liti (10 giugno 2019), secondo la previsione normativa (art. 6, comma 10, D.L. n. 119/2018), è perentorio. Inoltre, la Cassazione ha anche statuito che, in caso di deposito di atti presso le cancellerie, non si applica il principio di dissociazione della notifica (Corte Cost. n. 28/2004), ma l’atto da depositare deve effettivamente pervenire presso la cancelleria entro la data prevista ex lege. [Tuttavia con la Suprema Corte, con l’Ordinanza Interlocutoria n. 29790 del  15 novembre 2019, ha modificato tale principio ed ha stabilito che il termine del 10/6/2019 non è perentorio e non ha alcun effetto sulla sospensione del processo che è già stabilita dalla legge]

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La fattispecie oggetto dell’Ordinanza

Un contribuente impugnava un avviso di accertamento avanti alla CTP di Messina e quest’ultima accoglieva le doglianze  annullando l’avviso.

Ricorreva in appello l’Agenzia delle Entrate che riformava la sentenza della CTP confermando l’avviso di accertamento. Il  contribuente impugnava in Cassazione la sentenza.

Nell’attesa della comunicazione della fissazione d’udienza il contribuente aderiva alla Definizione Liti ex art. 6 del D.L. n. 119/2018.

Pertanto depositava, avanti al Giudice al quale pende la controversia (sembrerebbe la Cassazione, ma nulla viene indicato nella sentenza), la domanda della Definizione Liti con prova del pagamento, come previsto per legge.

Tuttavia, il contribuente non depositava “fisicamente” tali documenti, ma li spediva mediante raccomandata, che veniva consegnata alla cancelleria centrale in data 11 giugno 2019, anziché il 10 giugno 2019. Il fine del contribuente era quello, quantomeno, di far sospendere il processo fino al 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 10).

La Cassazione, però, rigetta tale richiesta di sospensione del processo poiché considera il termine del 10 giugno 2019 come perentorio e, in caso di invio con raccomandata della domanda, vale la data di arrivo e non di spedizione (come è per le notifiche di atti giudiziari, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 28/2004).

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La norma in questione

Art. 6, comma 10, D.L. n. 119/2018 (Definizione Liti)

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e’ sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020”.

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La decisione della Corte

Con tale ordinanza la Suprema Corte enuncia 4 importanti principi:

  1. il termine del 10 giugno 2019 indicato nell’art. 6, comma 4, del D.L. n. 119/2018 è perentorio;

  2. la domanda di Definizione Liti, con la prova del pagamento, deve essere depositata presso la cancelleria del Giudice dove è ancora pendente la causa entro il termine del 10 giugno 2019 (ciò, per poter richiedere la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020);

  3. gli atti da depositare presso la cancelleria dei giudici non sono paragonabili alle notifiche. Quindi, in presenza di termine perentorio, tali atti devono pervenire alla cancelleria entro il determinato termine previsto ex lege. In caso di invio a mezzo di servizio postale non vale la data di spedizione, ma solo quella di ricezione della raccomandata.

  4. chi sceglie una specifica modalità di trasmissione deve accettare anche le sue modalità ed i suoi termini (tale principio può valere anche per il Riscossore quando sceglie modalità di notifica diverse da quelle ordinaria, che sono svolte con l’intermediazione dell’agente notificatore).

Precisamente, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio: “in tema di sospensione del processo ai sensi del art. 6, comma 10, d.l. 119 del 2018, per ottenere l’effetto sospensivo sino al 31 dicembre 2020 deve essere depositata in cancelleria copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine perentorio del 10 giugno 2019 e, ove la parte si affidi alla spedizione postale di tale documentazione, non trova applicazione il principio della dissociazione degli effetti della notifica per notificante e notificato secondo i canoni fissati da Corte Cost. n. 28 del 2004, sia in quanto non si tratta di notifica alla parte processualmente codificata, sia in quanto la legge fa riferimento espressamente al momento del suo deposito e, dunque, alla ricezione della spedizione come documentata dalla cancelleria con timbro del pervenuto e registrazione su SIC” (Cass. n. 28493/2019, si veda però la Cass. n. 27190/2019 che ha ribaltato tale principio).

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