Saldo e Stralcio con Equitalia

La Cassazione conferma l’annullamento dei debiti fino a 1000 euro

Annullamento dell'art. 4 D.L. n. 119/2018

La Cassazione, con l’ordinanza n. 28072 del 31/10/2019, ha confermato l’annullamento automatico, previsto dall’art. 4 del D.L. n. 119/2018, per debiti iscritti a ruolo entro il 2010, con importi non superiori ad €1.000,00. Tale annullamento comporta la cessazione della materia del contendere.

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La norma di riferimento

L’art. 4 del Decreto Legge n. 119/2018:

1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati.

L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse

disponibili alla data della comunicazione.

2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:

a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite;

b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell’articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. A tal fine, l’agente della riscossione presenta all’ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l’agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

3. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l’agente della riscossione presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta è presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalità e nei termini previsti dal secondo periodo.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all’articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.”

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La fattispecie oggetto della sentenza

Un contribuente ricorre in Cassazione per una sentenza della CTR che rigettava il proprio appello, con oggetto un fermo amministrativo e le cartelle sottostanti notificate tra il 2000 ed il 2005.

Nelle more del giudizio, la Suprema Corte da’ atto dell’emanazione dell’art. 4. del D.L. n. 119/2018, che prevede l’annullamento automatico di debiti iscritti a ruoli entro il 2010 per somme non superiori €1.000,00.

Il Supremo Consesso, dopo aver ricevuto conferma dal Riscossore, dava atto della cessazione della materia del contendere delle cartelle, visto che la loro iscrizione a ruolo era precedente al 2010 per importi inferiori ad €1.000,00.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte, pertanto, ha precisato:

Si deve dare atto che nelle more è stato emanato dal legislatore una norma che prevede lo stralcio dei debiti fino alla somma di euro 1.000,00 affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (art. 4 del d.l. 119/2018, convertito il legge 136/2018 – c.d. decreto fiscale -). Detta norma, al comma 1, prevede che <<i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati ali agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è gia intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del r31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.(…) Il debito in esame, relativo a cartelle di pagamento notificato tra il 2000 e il 2005, rientra nello stralcio, posto che il valore è, per ciascuna cartella, inferiore a mille euro. In ogni caso, Equitalia Centro s.p.a., con nota del 7.6.2019, ha dato atto che tutte le cartelle sottese all’impugnato preavviso di fermo amministrativo sono state annullate, invocando la declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto dell’interesse del contribuente alla prosecuzione della lite(Cass. n. 28072 del 31 ottobre 2019).

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