Notifica PEC

PEC e “ReGIndE”.

La Cassazione si corregge, gli indirizzi non devono essere estratti SOLO da “ReGIndE”

La Cassazione si è attivata, con l’Ordinanza di Correzione di errore materiale Cass. n. 29149 del 15 novembre 2019 nel rettificare l’errore posto in essere da precedenti pronunce, in particolare quella della Cass. n. 3709/2019. La Suprema Corte ha corretto l’errore relativo ai registri dai quali estrarre l’indirizzo PEC (INIPEC, REGINDE, PP.AA, eccetera) anche per la Cass. n. 24160/2019; con la Cass. n. 29749 del 15 novembre 2019, è stato corretto anche l’ “l’errore materiale” (si veda anche  Cass. n. 24110/2019).

In buona sostanza la Suprema Corte ha individuato gli effetti negativi che tale pronuncia sta già generando presso il giudici di merito.

Ebbene, tale Cass. n. 3709/2019 (ma si vedano anche Cass. n. 24160/2019 e Cass. n. 24110/2019) ha stabilità che la notifica PEC è valida solamente se l’indirizzo del soggetto mittente e quello del destinatario sono estratti dal registro “ReGIndE” (per gli Enti pubblici vale solo il registro delle pubbliche amministrazioni: PP. AA.). Si veda anche il vademecum sulle PEC 

Quindi tale sentenza dichiarava nulla la notifica PEC se gli indirizzi elettronici sono estratti da registri diversi come INIPEC o come quelli degli Albi professionali.

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GLI EFFETTI DI TALI SENTENZE SUI PROCESSI

Tale decidere ha già portato degli effetti considerevoli.

  • NULLITA’ DELLA NOTIFICA PERCHE’ LA PEC DEL DESTINATARIO NON DERIVA DA “ReGIndE”:

    La CTP di SALERNO, con la Sentenza n. 3126 del 29 ottobre 2019, ha precisato che la notifica tramite PEC, di atti del Riscossore, è nulla se non si prova che la mail del soggetto destinatario sia stata estratta dal registro “ReGIndE”.

    Precisamente: “la S.C., con la sentenza n. 3709/2019, ha enunciato il principio per cui <<per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l’indirizzo del destinatario solo dal pubblico registro ReGIndE.>>; tale principio è stato ribadito nella recentissima ordinanza della stessa S.C. n. 24160/2019 del 27 settembre 2019. Poiché dalla documentazione prodotta dalla resistente non risulta che l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale è stata notificata l’ingiunzione in argomento fosse stato estratto dal “ReGIndE”, tale documento, in applicazione del cennato principio di legittimità, non risulta idonea a provare l’avvenuta notificazione dell’atto” (CTP Salerno n. 3126/2019)

  • NULLITA’ DELLA NOTIFICA PERCHE’ LA PEC DEL MITTENTE NON E’ INSERITA NEL REGISTRO “ReGIndE”:

    La CTP di Perugia, con la sentenza n. 379 del 17 luglio 2019, ha precisato che la notifica PEC è nulla se anche l’indirizzo del mittente non è inserito nel registro “ReGIndE”.

    Quindi se il Riscossore non da’ prova che il proprio indirizzo PEC usato per inviare gli atti è inserito nel registro “ReGIndE”, tale notifica è nulla.

    Precisamente: “Il ricorso è fondato, in effetti, dalla documentazione allegata agli atti si evince che la notifica della cartella esattoriale è nulla, perché prodotta da un soggetto che non si conosce, e cioè da un indirizzo PEC diverso da quello contenuto nei pubblici registri, e pre altro la stessa cartella non ha il visto di conformità.(…) Ciò posto questa Commissione, rilevato che la ingiunzione è stata inviata in semplice fiel.pdf e da indirizo PEC (XXXXXXXX) diverso da quelli contenuti nei pubblici elenchi, gli unici validi per scopi notificatori accoglie il ricorso” (CTP Perugia n. 379/2019)

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LA CORREZIONE DELLA SUPREMA CORTE

Anche considerando quanto sopra indicato ha condotto la Cassazione a correggere le proprie decisioni.

Nel tentativo di non modificare la decisione della Cass. n. 3709/2019, la Suprema Corte ritorna sui “propri passi” ed ammette che la notifica tramite PEC è valida anche se gli indirizzi sono estratti dal registro INIPEC oppure da quello degli Albi professionali.

Precisamente:

L’affermazione generica della inattendibilità di quello che si definì “elenco INIPEC” -(…) non è suscettibile di mettere in discussione il principio, enunciato dalle S.U. n. 23620/2018 (ma , nello stesso senso, già Cass. n. 30139/2017), per cui <<In materia di notificazioni al difensore, in seguito all’introduzione del “domicilio digitale”, previsto dall’art. 6 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. Con modfi. Dalla l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. Con modif. dalla l. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale di appartenenza , in quanto corrisponde a quello inserito nel pubblico elenco di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest’ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest’ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INIPEC, sia nel registro ReGIndE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia>> – voleva essere giustificata, in realtà, dalla non riferibilità soggettiva”(Cass. n. 29149/2019; si veda anche Cass. n. 29749/2019).

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