Cartelle di pagamentoGiudice Tributario Competenza

Per i Tributi nazionali la competenza dei giudici è “stabilita” dal Riscossore, per i Tributi locali la competenza è “stabilità” dall’Ente impositore

Solo per i Tributi locali si applica la sentenza della Consulta

La Cassazione, con l’ordinanza n. 28064 del 31 ottobre 2019, ha ben precisato la competenza del giudice tributario in caso di impugnazione di atto della riscossione con oggetto tributi nazionali, oppure con oggetto tributi locali. Per i primi si deve considerare la sede dell’Agente della Riscossione, per i secondi è invece rilevante la sede dell’Ente impositore che ha affidato il recupero al Riscossore (Corte Cost. n. 44/2016; ma si veda anche Corte Cost. n. 158/2019).

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LA FATTISPECIE OGGETTO DELLA SENTENZA

Un contribuente impugnava avanti alla CTP di Milano un pignoramento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo di non aver mai ricevuto la notifica delle precedenti cartelle, relative a tributi nazionali.

La CTP di Milano declinava la propria competenza territoriale a favore della CTP di Firenze, ritenuto giudice competente perché lì vi è la sede dell’Agenzia delle Dogane che ha iscritto a ruolo i tributi (oggetto delle cartelle poste a base dell’atto di pignoramento).

Il Contribuente appellava la sentenza della CTP di Milano insistendo sulla competenza territoriale di tale Commissione. La CTR della Lombardia non riformava la sentenza dei giudici meneghini e confermava la competenza della CTP di Firenze.

Il Contribuente impugnava tale sentenza della CTR della Lombardia avanti la Suprema Corte di Cassazione (si ricorda che in riferimento ai contrasti di competenza territoriale dei Giudici Tributari non si può applicare il Regolamento di Competenza avanti alla Cassazione).

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LA NORMATIVA IN QUESTIONE

Art. 4 (Competenza per territorio)

1. Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell’Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso”.

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LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Suprema Corte ha dato ragione al contribuente ed ha stabilito una netta distinzione, in regime di competenza territoriale delle Commissioni tributarie, tra tributi nazionali e tributi locali.

TRIBUTI LOCALI (Comuni, Province, Regioni eccetera)

In ottemperanza alla Corte Cost. n. 44/2016 (ma si veda anche Corte Cost. n. 158/2019), a tutela del diritto di difesa del Contribuente, la competenza della Commissione tributaria NON la individua la sede del Riscossore, ma LA INDIVIDUA la sede dell’Ente impositore (Comuni, Province e Regioni) che ha assegnato al Riscossore il compito di recuperare le somme.

TRIBUTI NAZIONALI

Per tali tributi non si applica la sentenza della Corte Cost. n. 44/2016, perché specificatamente riferita solo ai Tributi Locati.

Per i Tributi Nazionali si applica l’art. 4 del D.Lgs. n. 546/1992. Quindi, in caso di impugnazione di atto del Riscossore, per individuare la competenza della Commissione tributaria si deve considerare SOLO la sede del Riscossore.

In sostanza la Cassazione ha emanato il seguente principio:

Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni l’atto della riscossione coattiva facendo valere – esclusivamente o anche congiuntamente a vizi della cartella – vizi propri dell’atto presupposto asseritamente non notificato in precedenza, ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992 la competenza territoriale spetta alla Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell’agente della riscossione, pure se non coincidente con quella dell’ufficio tributario che ha consegnato il ruolo, a meno che la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell’agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell’ente locale impositore” (Cass. n. 28064/2019).

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