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Cassazione: la dilazione non è prova di notifica delle cartelle

La dilazione con il Riscossore non è riconoscimento del debito

La Cassazione con ben due ordinanze (Ordinanza n. 31484 del 3/12/2019 e Ordinanza n. 31486 del 3/12/2019) ha confermato il proprio orientamento: la semplice dilazione chiesta ed ottenuta dal Riscossore non è puro e semplice riconoscimento di debito delle cartelle ivi indicate. Quindi, la dilazione non è prova della notifica degli atti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, essendo “irrilevante che la società ne possa aver avuto conoscenza al di fuori della prescritta notifica, essendo la stessa presupposto per l’insaturazione di un corretto contraddittorio”.

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La fattispecie oggetto delle due pronunce

Una società contribuente impugnava atto di pignoramento presso terzi assieme alle sottostanti cartelle di pagamento, che dichiarava mai ricevute con regolare notificate (si veda anche News del 8/5/2019).

La CTP e poi la CTR (dopo aver affermato la propria giurisdizione anche in caso di impugnazione di atto di pignoramento – si veda News del 31/05/2018 -) davano ragione alla Società contribuente, anche perché, dalla documentazione prodotta, vi era prova che il Riscossore aveva notificato le cartelle (sottostanti all’atto di pignoramento) a soggetto diverso del legale rappresentante e non era stata inviata l’obbligatoria raccomandata informativa.

Avverso tale sentenza della CTR ricorreva in Cassazione il Riscossore.

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La decisione delle Suprema Corte

La Cassazione, in tali due ordinanze, affronta diverse problematica (tra cui la Giurisdizione del Giudice Tributario in caso di impugnazione di un pignoramento, si vedano News del 31/05/2018 e News del 8/5/2019), ma la più rilevante è quella relativa alla dilazione con il Fisco che non è prova di notifica delle cartelle.

La Suprema Corte ha affermato:

La CTR ha infatti osservato:”peraltro la conoscibilità della cartella deve avvenire nelle forme prescritte dalla legge, essendo irrilevante che la società ne possa avere avuto conoscenza al di fuori della prescritta notifica, essendo la stessa presupposto per l’instaurazione di un corretto contraddittorio”. In proposito la CTR ha fatto uso corretto dell’insegnamento di questa Corte in base al quale “In materi tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l’aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d’essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (…), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’”an debeatur”, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario” (Cass. n. 31484/2019 e Cass. n. 31486/2019, si vedano anche le pronunce relative alle News 22/6/2018; 5/01/2018; CONTRO la pronuncia della News del 19/06/2018).

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