Sostituzione Processuale

Opposizione all’esecuzione: l’ente creditore non deve essere parte del giudizio, è sufficiente il solo Riscossore

Tra Riscossore ed Ente Creditore (Comune) non c'è un rapporto di litisconsorzio necessario

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 29798 del 18 novembre 2019, ha confermato il principio che l’ente creditore non è litisconsorte necessario (parte processuale necessaria) in una causa tra contribuente ed agente della riscossione. Tuttavia tale sentenza allarga e chiarisce tale granitico principio anche in fase di opposizione all’esecuzione e per obbligazioni diverse dai tributi.

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La fattispecie oggetto della pronuncia

Un contribuente impugnava avanti al Giudice di Pace una intimazione di pagamento contestando, in particolare, la legittimità dell’intimazione per mancata notifica degli atti presupposti, nonché la prescrizione del credito. Quindi, il contribuente contestava anche l’esistenza e la validità del credito dell’ente creditore (Comune di Roma), oggetto dell’intimazione impugnata.

Il Giudice di Pace, nel contraddittorio con solo l’Agente della Riscossione, accoglieva l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Proponeva appello il Riscossore avanti al competenze Tribunale. Quest’ultimo accoglieva il gravame e dichiarava la sentenza del Giudice di Pace nulla, perché non era stato integrato il contraddittorio anche con l’ente creditore, visto che il cittadino contestava anche l’integrità del relativo credito (prescrizione).

Quindi il Tribunale rimetteva la causa al Giudice di Pace, perché accoglieva il motivo d’appello del Riscossore sull’obbligo di allargare il contraddittorio anche all’Ente Creditore. Ciò considerando che l’Ente è un litisconsorte necessario.

Il contribuente non riassumeva la causa avanti al Giudice di Pace, ma impugnava la decisione del Tribunale avanti alla Cassazione, lamentando che la sentenza del primo Giudice era corretta, visto che tra Riscossore ed Ente creditore non vi è un rapporto così “stretto” da considerare la posizione dell’Ente creditore come parte necessaria del processo.

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La decisione delle Suprema Corte

La Cassazione, con l’ordinanza in commento, come sopra anticipato, ha confermato il proprio orientamento: non inquadra un litisconsorzio necessario la presenza in causa dell’Ente Creditore (Comune, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL eccetera).

Per la Suprema Corte l’Ente Creditore (se il contribuente solleva contestazioni anche sul credito) è già processualmente rappresentato dallo stesso Riscossore (ex art. 81 c.p.c. letto assieme all’art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999, si veda anche News del 05/10/2019).

In buona sostanza, anche in relazione agli stretti rapporti tra Riscossore ed Ente creditore, il primo sta in processo per se stesso ed anche per l’Ente creditore. Quindi non vi è alcuna necessità di allargare il contraddittorio verso una parte già presente in causa (l’Ente creditore).

Tuttavia, tale pronuncia amplia tale chiaro principio, sia per pretesa diverse da quelle tributarie (come le contravvenzioni al codice della Strada ed i contributi), sia precisa la chiara posizione dell’Ente creditore. Quest’ultimo, cioè, è solamente un soggetto processuale che può intervenire nel processo volontariamente (intervento volontario ex art. 106 c.p.c.), altresì solo se sollecitato dal Riscossore (ma sempre con l’autorizzato dal Giudice).

Pertanto la Suprema Corte, in riferimento alle opposizioni all’esecuzione ha affermato il seguente principio:

Nelle causa di opposizione all’esecuzione forzata di credito erariali mediante iscrizione a ruolo, non sussiste litisconsorzio necessario fra l’ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, non assumendo rilievo la circostanza che l’opposizione abbia ad oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l’esistenza stessa del credito. Infatti, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 (…), spetta al concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, chiamare in causa l’ente creditore interessato” (Cass. n. 29798/2019).

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