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Cancellazione snc: il debito fiscale notificato alla società estinta non vale anche per i soci

Il debito va sempre iscritto a ruolo a nome della società cancellata

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 29794 del 18 novembre 2019, ha statuito un importante principio: se è cancellata una società di persone il Fisco non può notificare la cartella nei confronti della società estinta e poi far valere tale debito agli ex soci.

La Suprema Corte precisa che (ex art. 2495, comma 2, c.c.) il debito deve essere iscritto (ex art. 12, coma 3, del D.p.r. n. 602/1973) a ruolo a nome della società, anche se estinta, e poi notificare la cartella ai soci, in qualità di eredi “sui generis” (vedi News del 26/9/2019 anche per l’excursus storico sulla cancellazione delle società; vedi anche News del 16/6/2018). Solo in questo modo la pretesa può essere fatta valere nei confronti degli ex soci, anche di società di persone.

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La fattispecie oggetto della pronuncia

Un contribuente (ex socio di una società di persone cancellata) impugnava una comunicazione di iscrizione d’ipoteca ed eccepiva, principalmente, che la cartella sottostante di oltre 5.000.000 euro non era mai stata notificata. Si precisa che la cartella sottostante era relativa a debiti fiscali di una società di persone cancellata, oltre un anno prima, della notifica di tale cartella.

La CTP dava ragione al contribuente anche perché l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non portava la prova completa della notifica di tale cartella (oltre alla copia della stessa cartella presuntivamente notificata). La CTR rigettava l’appello del Riscossore.

Contro la decisione della CTR ricorreva in Cassazione l’Agenzia delle Entrate-Riscossione perché, principalmente, contestava la decisione dei giudici regionali sulla non prova della notifica della cartella.

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Gli articoli relativi alla decisione della Cassazione

Art. 2495, comma 2, c.c.:Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società

Art. 12, comma 3, D.p.r. n. 602/1973: Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all’iscrizione”

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La decisione delle Suprema Corte

La Cassazione, con l’ordinanza in commento, oltre a confermare che in caso di notifica di cartella con l’ausilio dell’agente notificatore, ex art. 140 c.p.c., deve essere inviata anche la raccomandata informativa (si veda News del 19/10/2019) ha precisato che, in caso di notifica di cartella per una società di persone cancellata, il debito deve essere iscritto a ruolo a nome della società cancellata, ma l’atto esattivo deve essere notificato verso gli ex soci.

Precisamente: “occorre peraltro evidenziare che in tema di società, la disciplina dettata dall’art. 2495, comma 2, c.c., come modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l’estinzione immediata delle società di capitali, il che comporta che si debba procedere all’iscrizione a ruolo, a norma della società estinta, di tributi da essa non versati, ai sensi dell’art. 12, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973, e ad azionare il credito tributario nei confronti dei soci, sia perché coobbligati solidali, sia perché, comunque, successori ex lege della società medesima (…), il che esclude che la cartella, notificata nei confronti di società estinta, potesse ritenersi validamente notificata nei confronti del socio, come nel presente caso”(Cass. n. 29794/2019)

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