Accertamenti Bancari

Accertamenti bancari su società, sui conti dei soci solo se è provata la riferibilità all’ente

L'A.E. deve provare che il ricorrente ha la disponibilità sul conto altrui, prima di accertarlo

La Cassazione, con la sentenza n. 33596 del 18 dicembre 2019, ha “allargato” il principio in materia di indagini bancarie verso persone fisiche, anche con controllo di conti correnti a terzi familiari (si veda la News del 15/02/2019). Precisamente, l’Agenzia delle Entrate non può accertare una società e poi attivare indagini bancarie “tout court” sui conti correnti dei soci.

Prima di poter indagare sui conti correnti formalmente intestati solo ai soci l’Agenzia delle Entrate deve dare prova, anche presuntiva, che tali conti sono solo formalmente intestati ai soci, ma in realtà sono gestiti ed utilizzati dalla società. Se dall’avviso di accertamento non traspare chiaramente tale elemento motivazionale, non vi sarà l’inversione dell’onere della prova in capo ai soggetti accertati che impone loro di “giustificare” analiticamente tutti i movimenti bancari contestati.

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La fattispecie oggetto della pronuncia

Una società di capitali subiva una indagine fiscale anche sui conti correnti bancari. Tale indagine veniva poi allargata dall’Agenzia delle Entrate anche ai conti correnti dei soci. Ne scaturiva diversi avvisi di accertamento con i quali veniva contestato alla società che i movimenti bancari presenti nei conti correnti intestati ai soci erano in realtà tutti riferiti ai soci. Pertanto, venivano presi a tassazione tali movimenti e veniva contestato alla società un maggior debito d’imposta.

La società impugnava l’avviso di accertamento.

La CTP dava ragione alla società, perché le indagini bancarie non erano state autorizzate.

La CTR, però, su appello dell’Ufficio, riformava la sentenza di primo grado precisando, in particolare (oltre alla questione di un possibile giudicato esterno derivante da altra sentenza della Cassazione su al tra causa della stessa società), che tali indagini bancarie non necessitavano di autorizzazione.

Ricorreva in Cassazione la società contribuente, eccependo che la CTR aveva omesso di decidere su un fatto rilevante della questione:l’Agenzia delle Entrate può esaminare i conti correnti dei soci di una società di capitali, solo se esistono elementi indiziari da far desumere che tali conti (dei soci) sono solo formalmete intestati ad essi, ma in realtà hanno in sé operazioni relative alla società. Tale prova mai era stata data dall’Agenzia delle Entrate.

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Gli articoli relativi alla decisione della Cassazione

L’art. 32, comma 1, n. 7, D.p.r. n. 600/1973 (per l’IVA, in modo similare, anche l’art. 51 D.p.r m. 633/1972), prevede:

Per l’adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono: (…)

7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria (…)”.

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La decisione delle Suprema Corte

La Cassazione, con la sentenza in commento, come anticipato, ha rilevato che l’art. 32 sopra riportato, autorizza gli uffici alla verifica di conti correnti formalmente intestati a terzi, ma che si presumono connessi ed inerenti al reddito relativo alla società (Cass. n. 20118/2018; Cass. n. 3628/2017).

Invece, con specifico riferimento ai soci di società di persone, la Suprema Corte (pur rilevando un orientamento ondivago), ha precisato che in tema di IVA l’Agenzia delle Entrate può legittimamente utilizzare le risultanze dei conti dei soci, purché provi adeguatamente che quei movimenti siano, in realtà, riferibili a operazioni poste in essere dalla società (Cass. n. 11145/2011; Cass. n. 17243/2003). Pertanto, l’Ufficio deve, anche tramite presunzioni, provare il carattere fittizio dell’intestazione di tali conti o comunque la sostanziale riferibilità all’ente delle somme presenti in tali conti correnti dei soci (Cass. n. 13819/2013).

Nella pronuncia in oggetto, pertanto, è stato precisato che solo se c’è la dimostrazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della concreta riferibilità delle movimentazioni bancarie (dei conti dei soci), alle operazioni societarie trova applicazione la presunzione legale di cui all’art. 32 D.p.r. n. 600/1973 (Cass. n. 33596/2019).

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