Reati Tributari. Nuova e definitiva modifica alle soglie dei reati tributari
La Commissione Finanze della Camera ha definitivamente approvato le novità per i reati tributari

Il 1 dicembre 2019 è stato approvata definitivamente l’emendamento n. 39.100 dalla Commissione Finanze della Camera la conversione del Decreto Fiscale n. 124/2019. Il testo licenziato dalla Commissione ha introdotto diverse modifiche a quanto già previsto nel testo del Decreto Fiscale n. 124 del 26 ottobre 2019 emesso dal Governo, nonché ha confermato alcuni aumenti di pena (con relativo aumento della prescrizione). Ora il testo verrò esaminato dall’Aula.
Prima di analizzare l’art. 39 del Decreto Fiscale n. 124/2019 in riferimento al termine prescrizionale dei reati tributari, è opportuno inquadrare la prescrizione dei reati tributari
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La prescrizione penale per i reati tributari
Ai delitti tributari previsti e puniti dal D.Lgs. n. 74/2000 si applicano (come per tutti i reati) le disposizioni sulla prescrizione del codice penale.
Gli artt. 157 ss. c.p. (come modificati dalla Legge n. 251/2005, al cosiddetta legge Ex Cirielli) prevedono che il reato si estingue decorso il termine corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e, comunque, in un tempo non inferiore ai sei anni per i delitti e quattro per le contravvenzioni.
Tali termini a loro volta possono essere prolungati in misura non superiore ad un quarto, in caso di atto interruttivo, come disciplinato nell’art. 161 c.p. (è il termine massimo di prescrizione).
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Tuttavia, con l’art. 2, comma 36-vicies semel, del D.L. n. 138 del 13/8/2011 (convertito con modifiche dalla Legge n. 148 del 14/9/2011) ha introdotto il nuovo comma 1bis dell’art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992 (tale novella è applicabile ai reati integrati dopo il 17/9/2011). Tale comma prevede:
“1 Bis I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo”.
Quindi semplificando il tutto in formule matematiche, per calcolare il termine massimo per la prescrizione dei delitti tributari (previsti dall’art. 2 all’art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000) si deve seguire la seguente equazione:
X* = (Massimo della pena editale** + ¼) +1/3
* X rappresenta il termine massimo di prescrizione ** il valore “Massimo della pena editale” non può essere inferiore a 6 anni
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Ora analizziamo i nuovi reati tributari, modificati dopo l’approvazione definitiva dell’emendamento da parte Commissione Finanze della Camera del 1/12/2019.
Le parti evidenziate in verde sono quella aggiunte o confermate dall’emendamento 39.100 definitivamente approvato.
La colonna 4 ha indicato in rosso i nuovi termini di prescrizione
Articoli D.Lgs. n. 74/2000 |
Attuali pene editali |
Nuove pene editali CON MODIFICHE o CONFERME |
Nuovi termini di prescrizione |
Misure cautelari in carcere (artt. 280 e 285 c.p.p.) |
Intercettazioni (Art. 266 c.p.p.) |
Art. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) |
reclusione da un 1 e 6 mesi a 6 anni |
E’ Confermato l’aumento della reclusione che PASSA: da un minimo di 4 anni ad un massimo di 8 anni se l’imposta evasa supera 100.000 euro; Vengono mantenute quelle attuali (reclusione da un 1 e 6 mesi a 6 anni) se l’imposta evasa è inferiore a tale soglia (si ricorda che per questo reato non esistono soglie di punibilità, quindi con l’evasione di 1 euro si integrerebbe tale delitto) |
Nuovo termine prescrizionale massimo (ex art. 157 e 161 c.p. e art. 17, comma 1bis, D.Lgs. n. 74/2000) sarà: 13 ANNI, 3 MESI e 30 GIORNI (160 mesi) —- Se l’imposta evasa NON supera i 100.000 euro, il nuovo termine prescrizionale massimo (ex art. 157 e 161 c.p. e art. 17, comma 1bis, D.Lgs. n. 74/2000) sarà: 10 ANNI (120 mesi) |
Resta l’applicazione della misura coercitiva della custodia in carcere |
Resta l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche |
Art. 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) |
reclusione da un 1 e 6 mesi a 6 anni |
E’ CONFERMATO l’aumento della reclusione che PASSA: da un minimo di 3 anni ad un massimo di 8 anni (si ricorda che tale delitto scatta quando l’imposta evasa è superiore a 30.000 euro e la base imponibile sottratta a tassazione è superiore al 5% di quella dichiarata o a 1,5 milioni di euro)
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Nuovo termine prescrizionale massimo (ex art. 157 e 161 c.p. e art. 17, comma 1bis, D.Lgs. n. 74/2000) sarà: 13 ANNI, 3 MESI e 30 GIORNI (160 mesi) |
Resta l’applicazione della misura coercitiva della custodia in carcere |
Resta l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche |
Art. 4 (Dichiarazione infedele) |
reclusione da 1 a 3 anni, con imposta evasa di €150.000,00 |
E’ CONFERMATO l’abbassamento della soglia di punibilità che ora passa a 100.000,00 euro; – – La reclusione ora PASSA da 2 anni a 4 anni e 5 mesi (Viene anche ripristinata l’esimente penale per le dichiarazioni infedeli che discendono da valutazioni che differiscono fino al 10% da quelle giudicate corrette). |
Termine prescrizionale massimo (ex art. 157 e 161 c.p. e art. 17, comma 1bis, D.Lgs. n. 74/2000) sarà: 10 ANNI (120 mesi) |
VIENE INTRODOTTA l’applicazione della misura coercitiva della custodia in carcere |
VIENE INTRODOTTA l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche |
Art. 5 (Omessa dichiarazione) |
reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni |
La reclusione PASSA: |
Nuovo termine prescrizionale massimo (ex art. 157 e 161 c.p. e art. 17, comma 1bis, D.Lgs. n. 74/2000) sarà: 10 ANNI (120 mesi) |
VIENE INTRODOTTA l’applicazione della misura coercitiva della custodia in carcere |
VIENE INTRODOTTA l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche |
Art. 8 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) |
la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni |
E’ CONFERMATO l’innalzamento della reclusione: da 4 anni ad un massimo di 8 anni se l’imposta evasa supera 100.000 euro. Vengono MANTENUTI i limiti edittali precedenti al Decreto Fiscale (reclusione da un 1 e 6 mesi a 6 anni) se l’imposta evasa è inferiore a tale soglia |
Nuovo termine prescrizionale massimo (ex art. 157 e 161 c.p. e art. 17, comma 1bis, D.Lgs. n. 74/2000) sarà: 13 ANNI, 3 MESI e 30 GIORNI (160 mesi) —- Se l’imposta evasa NON supera i 100.000 euro, il nuovo termine prescrizionale massimo (ex art. 157 e 161 c.p. e art. 17, comma 1bis, D.Lgs. n. 74/2000) sarà: 10 ANNI (120 mesi) |
Rimane l’applicazione della misura coercitiva della custodia in carcere |
Resta l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche |
Art. 10 (Occultamento o distruzione di documenti contabili) |
reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni |
E’ CONFERMATO l’innalzamento della reclusione: CHE PASSA: da un minimo di 3 anni ad un massimo di 7 anni. |
Nuovo termine prescrizionale massimo (ex art. 157 e 161 c.p. e art. 17, comma 1bis, D.Lgs. n. 74/2000) sono: 11 ANNI E 8 MESI (140 mesi) |
Rimane l’applicazione della misura coercitiva della custodia in carcere |
Resta l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche |
Art. 10bis (Omesso versamento di ritenute dovute o certificate) |
reclusione da 6 mesi a 2 anni, con imposta evasa di €150.000,00 |
– RITORNA la precedente soglia di punibilità a 150.000,00 euro Restano invariate le pene da un minimo di 6 mesi a un massimo di 2 anni. |
Nuovo termine prescrizionale massimo (ex art. 157 e 161 c.p.) sono: 7 ANNI e 6 MESI (90 mesi) |
NON si applica la misura coercitiva della custodia in carcere |
NON permessa l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche |
Art. 10ter (Omesso un versamento di IVA) |
reclusione da 6 mesi a 2 anni, con imposta evasa di €250.000,00 |
RITORNA la precedente soglia di punibilità a 250.000,00 euro Restano le stesse (da un minimo di 6 mesi a un massimo di 2 anni). |
Nuovo termine prescrizionale massimo (ex art. 157 e 161 c.p.) sono: 7 ANNI e 6 MESI (90 mesi) |
NON si applica la misura coercitiva della custodia in carcere |
NON permessa l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche |