Cartelle di pagamentoRuolo

Cartella di pagamento è illegittima se la CTP annulla l’avviso precedente anche se poi la sentenza è riformata in appello

Il processo Tributario è sempre una impugnativa-merito

La Cassazione, con la sentenza n. 33318 del 17 dicembre 2019, consolida un’ importante principio: non si può emettere una cartella su una iscrizione a ruolo annullata da una sentenza, anche se essa viene poi riformata in appello, vi deve essere prima una nuova iscrizione a ruolo.

La Suprema Corte, basandosi sul principio che il processo tributario è un’impugnazione-merito (se il Giudice Tributario decide anche sulla fondatezza del debito tributario, la sentenza di accoglimento si sostituisce al ruolo del Fisco, ed essa ne diventa il titolo), in luogo della teoria che il processo tributario è un processo impugnazione-annullamento (il Giudice Tributario con la sua sentenza annulla solo l’atto impugnato senza entrare nel merito del debito tributario, quindi una sentenza di accoglimento annulla solo l’avvio/cartella impugnata ma non ne diventa il nuovo titolo).

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La fattispecie oggetto della pronuncia

Un contribuente impugnava in proprio (come persona fisica) e come legale rappresentante di una società di capitali un atto impositivo (avviso dell’Ufficio delle Dogane). La CTP accoglieva le doglianze del contribuente ed annullava l’atto impositivo. In fase d’appello, però, la CTR riformava la sentenza della CTP e confermava tale atto.

Nel frattempo (probabilmente tra il primo ed il secondo grado del processo verso l’atto impositivo – dalla sentenza questo non è dato sapere -) venivano emesse cartelle di pagamento basate sull’atto impositivo annullato in primo grado e poi “confermato” nel secondo.

Anche tali cartelle venivano impugnate dal contribuente (sia in proprio, sia come legale rappresentante di una società di capitali). Tra i vari motivi d’impugnazione veniva sollevata la mancata esistenza di valido titolo posto a base di tali cartelle. Il titolo di tali cartelle era l’iscrizione a ruolo, ma basata sull’atto impositivo cancellato dalla CTP.

La CTP ed anche la CTR rigettavano il ricorso verso tali cartelle e confermavano la pretesa tributaria del Fisco.

Avverso tale ultima sentenza della CTR ricorreva in Cassazione il contribuente, lamentando che i Giudici d’Appello non avevano affrontato il motivo di totale assenza del titolo posto a base delle cartelle emesse (l’atto impositivo annullato dalla prima sentenza della CTP).

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La decisione delle Suprema Corte

E’ illuminante sul punto la sintesi presente nella sentenza del primo motivo di impugnazione: “la sentenza di primo grado – (…) – ha posto nel nulla l’avviso stesso con effetto immediato, (…) essendo quello tributario un giudizio di impugnazione-merito, sicché nulla rileva la successiva sentenza d’appello (…), con sui la stessa C.T.R. ha invece riformato detta decisione” (Cass. n. 33318/2019).

Quindi veniva eccepito che le cartelle di pagamento sono “rimaste” senza titolo a causa della sentenza della CTP che aveva annullato l’avviso

La Cassazione, quindi, ha affermato che una sentenza, anche se non passata in giudicato, ha sempre l’effetto di annullare l’atto e la pretesa tributaria. Precisamente: “Se il ricorso viene accolto, (…), le cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio hanno perso definitivamente il presupposto legittimante e sono quindi divenute illegittime, non potendo certo configurasi una sorta di connotazione “elastica”, tale da farle reviviscere a seguito della riforma della sentenza di annullamento dell’atto impositivo, come dovrebbe affermarsi in caso contrario” (Cass. n. 33318/2019).

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