Notifica

Notifiche alla Pubblica Amministrazione, la questione alle Sezioni Unite

La notifica deve essere indirizzata all'Avvocato?

La Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 31868 del 5 dicembre 2019, ha sollevato alle Sezioni Unite la questione relativa alla corretta notifica ad una Pubblica Amministrazione. Precisamente, è sorto il dubbio se è legittima la notifica, non in persona del difensore, presso la sede dell’ente pubblico che coincidente con il domicilio dell’avvocatura distrettuale che la difende? Tale questione è stata sollevata alle Sezioni Unite.

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La fattispecie oggetto della pronuncia

Un contribuente citava in giudizio una ASL per condannarla per un risarcimento. La ASL si costituiva nominando un avvocato del servizio interno dell’avvocatura dell’ASL ed eleggeva domicilio, ai fini del giudizio, proprio presso la sede della stessa ASL.

Il Tribunale accoglieva la domanda del contribuente e, al fine di abbreviare il termine per l’appello, quest’ultimo notificava la sentenza di primo grado alla ASL. Tale notifica, però, veniva effettuata alla sede legale della ASL (che coincideva anche con il domicilio processuale), ma senza indicare il nominativo del difensore dal quale era stata assistita in primo grado.

La ASL, quindi, formulava appello oltre il termine breve d’impugnazione (30 giorni). La Corte d’appello rigettava l’appello per tardività dello stesso, perché considerò la notifica presso la sede legale della ASL, non in persone del difensore del primo grado, valida ed efficace per far decorrere il termine breve d’impugnazione.

Avverso tale sentenza ricorreva in Cassazione la ASL.

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La decisione delle Suprema Corte

La Sezione 3 della Cassazione individua una giurisprudenza contrastante sulla corretta notifica di un atto processuale ad una Pubblica Amministrazione.

Primo orientamento. E’ valida la notifica se eseguita in persona dell’avvocato che ha difeso la Pubblica Amministrazione in primo grado. Non rileva che la sede legale della notifica coincide con il domicilio eletto nel corso del processo di primo grado.

Tale filone giurisprudenziale basa il proprio ragionamento sulla circostanza che le Amministrazioni Pubbliche sono enti complessi con assetti organizzativi diversi. Non basta, per dare certezza alla notifica, la sola indicazione della sede legale, ma si deve indicare il relativo rappresentante processuale (nel caso l’avvocato difensore). Solo così vi sarà certezza che l’atto arriverà a conoscenza dell’ufficio interessato e preposto (quindi vi sarà effettiva conoscenza legale dell’atto notificato).

Secondo orientamento. La notifica della sentenza al difensore eletto è uguale alla notifica della sentenza effettuata alla parte presso il medesimo difensore eletto.

Partendo da tale principio, vi devono sussistere anche i seguenti presupposti:

a) la Pubblica Amministrazione dispone di un servizio di avvocatura interna;

b) vi è coincidenza tra la sede dell’Ente pubblico e l’avvocatura interna;

c) l’Ente ha eletto domicilio processuale proprio presso la sua sede.

In presenza di tali elementi, allora ci sarà una “presunzione assoluta di irredimibile collegamento tra la parte, il suo procuratore costituito e il domicilio di quest’ultimo”, ciò capace di creare “assoluta identità, logistica e funzionale, del domicilio [del rappresentante dell’ente] e del domicilio eletto presso il suo difensore e procuratore costituito”.

Per tali ragione è stato sollevato tal contrasto alla Sezioni Unite.

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