Decadenza ed illegittimitàDocumenti

Documenti: rimane la decadenza anche se l’udienza è spostata per un mero rinvio

In CTR si possono produrre documenti mai prodotti in CTP

La Cassazione, con l’ordinanza n. 28073 del 31 ottobre 2019 (nell’argomentare sulla possibilità delle parti di produrre in secondo grado documenti non versati nel primo), afferma il principio che la decadenza dei 20 giorni per la produzione documentale sussiste anche se l’udienza di merito è rinviata per mero rinvio. Inoltre tale decadenza è rilevabile d’ufficio dal Giudice anche se non eccepita da controparte.

*****

La fattispecie oggetto della pronuncia

Un contribuente impugnava un preavviso di fermo e, tra i vari motivi, contestava la mancata notifica delle precedenti cartelle. La CTP accoglieva il ricorso perché il Riscossore non provava la corretta notifica di tali cartelle. La pronuncia del Giudice provinciale veniva appellata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La CTR rigettava l’appello del Fisco, perché, principalmente, non potevano essere accolti i documenti prodotti dal Riscossore solo in fase d’appello, ma in possesso della parte pubblica fin dal primo grado.

Avverso tale sentenza della CTR ricorreva in Cassazione l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

*****

Le norme di riferimento

Art. 32 (Deposito di documenti e di memorie)

1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l’ art. 24, comma 1.

2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.

3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.

Art. 58 (Nuove prove in appello)

1. Il giudice d’appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.

2. E’ fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.

Art. 345 c.p.c. (Domande ed eccezioni nuove)

Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio.

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.

*****

La decisione delle Suprema Corte

Come sopra anticipato, la Suprema Corte ha precisato che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può produrre in secondo grado i documenti che non ha prodotto nel corso del primo. Nel processo tributario non si applica la decadenza per i documenti proprio del processo civile (art. 345 c.p.c.).

Il processo tributario è un processo “speciale” rispetto a quello civile e, quindi, si applica l’art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, che ammette la produzione, per la prima volta, di documenti nel corso del secondo grado.

Tuttavia, tale sentenza è rilevante perché conferma il filone giurisprudenziale che precisa, in riferimento alla produzione documentale,:

  • i 20 giorni liberi prima dell’udienza di merito ex art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 è perentorio anche se non indicato nella norma;

  • tale decadenza è rilevabile d’ufficio anche dal Giudice;

  • tale decadenza non è “superabile” neppure se il Giudice rinvia l’udienza ad altra data, pure per un mero rinvio interlocutorio.

Precisamente: “(…) entro il termine previsto dall’art. 32, comma1, dello stesso decreto, ossia fino a cui all’art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d’ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell’udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva” (Cass. n. 28073/2019; si veda anche Cass. n. 29087/2018; Cass. 1058/2018; Cass. n. 12396/2009; CTR Brescia n. 90/2018; CTP Milano n. 1230/2018; CTP Agrigento n. 40/2018).

Articoli Correlati

Back to top button