Notifica

Poste Private: è sanabile la notifica, perché è solo nulla

La sanabilità della notifica non può superare decadenze già avvenute

La Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 299 del 10 gennaio 2010, ha definitivamente affermato che è sanabile la notifica di atto processuale o di atto tributario eseguita da poste private, anche prima Legge n. 124/2017 (si veda News del 17/08/2017). Precisamente, per la Suprema Corte è solo nulla la notifica posta in essere da vettore diverso da Poste Italiane, pertanto tale vizio è sanabile con la costituzione di controparte.

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La fattispecie oggetto della pronuncia e l’ordinanza di rinvio alle Sezioni Unite

Una Società impugnava un atto di liquidazione con oggetto imposte di registro.

Il ricorso però veniva notificato al Riscossore nel 2008, tramite poste private e non attraverso Poste Italiane (si rinvia alle News del 12/10/2017 e del 20/01/2018 in riferimento alla distinzione di servizio postale universale – riservato per legge a Poste Italiane – ed il servizio reso da altre poste private).

La CTP dava ragione nel merito alla società contribuente, ma il Riscossore formulava appello e, con tale atto, eccepiva la tardività del ricorso introduttivo di primo grado. Per l’Agente della riscossione il ricorso è tardivo perché, essendo stato inviato con poste private (e non con Poste Italiane) non fa fede la data della consegna del ricorso all’ufficio della Posta Privata, ma solo la data di arrivo al destinatario, tale data è avvenuta dopo i 60 giorni per l’impugnazione.

La CTR rigettava l’appello del Riscossore e precisava che tale eccezione non poteva essere formulata per la prima volta in appello.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorreva in Cassazione.

La Sezione 5 della Cassazione, con l’ordinanza n. 11016/2019, sollevava la questione al Primo Presidente, perché fosse assegnata alle Sezioni Unite (come anticipato con nostra News del 22/5/2019). La Sezione 5, in buona sostanza, rilevava sul punto due contrastanti indirizzi della Cassazione (si veda sul punto anche la News del 9/4/2018).

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La decisione delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite affrontano il problema sia considerando le norme e la giurisprudenza nazionale, sia le norme e le sentenze europee.

Diverse sono le questioni affrontate:

  1. la tardiva impugnazione di un atto tributario è rilevabile d’ufficio dal Giudice in ogni stato e grado, perché è materia sottratta alla disponibilità delle parti (pag. 4 della sentenza);

  2. individuazione delle modalità di notifica nel processo tributario (pag. 5 della sentenza);

  3. la novella della legge 124/2017 (da pag. 10 della sentenza);

  4. l’esistenza di due diversi orientamenti giurisprudenziali sul punto (da pag. 11 della sentenza): 1. individua la conseguenza dell’inesistenza nella notifica posta in essere con Poste Private prima dell’agosto 2017; 2 tale notifica con Poste Private, prima dell’agosto 2017, può, al più, essere considerato nulla perché paragonabile alla notifica a mani dell’atto introduttivo di una lite (tipologia di notifica regolata dall’ordinamento);

  5. individua che il fine di aver assicurato solo a Poste Italiane il servizio postale universale non risponde ad esigenze di ordine pubblico (come indicato nell’art. 4 D.Lgs. n. 261/1999), ma aveva solamente lo scopo di finanziare, appunto, tale servizio di Poste Italiane (da pag. 16 della sentenza). Pertanto, non vi è ragione per dare “l’esclusiva” della notifica di atti tributari solo a Poste Italiane.

    Di conseguenza, in caso di notifica con poste private, non vi può essere una inesistenza, ma solamente una nullità della notifica (non vi è una violazione di un interesse nazionale con la tutela dell’ordine pubblico, ma solo una violazione di norme che regolano la notifica). Nullità che può essere sanata tramite la costituzione in giudizio di controparte: “Tutto ciò peraltro si risolve in una violazione di specifici vincoli normativi, che configura una mera nullità dell’attività notificatoria in questione; laddove l’astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza” (Cass. SS. UU. n. 299/2020, pag. 19);

  6. La nullità non può essere sanata se è già intervenuta una decadenza. Nella specie il ricorso era stato notificato con Poste Private e (anche se ciò comporta solo nullità) pertanto rileva solo la data di arrivo al destinatario e non solo quella di consegna del plico alle poste Private: “La mancanza di certezza legale della data di consegna all’operatore di X dell’atto da notificare comporta quindi l’impossibilità di ancorare, nel caso in esame, la proposizione del ricorso <<.. al momento della spedizione nelle forme sopra indicate >>” (Cass. SS. UU. n. 299/2020, pag. 20)

  7. PRINCIPIO DI DIRITTO: “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri al giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di poste private senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017”. “La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuto all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo”(Cass. SS. UU. n. 299/2020, pag 21 e 22).

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